Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14077 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14077 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nata a Gavardo il 27/3/1997 assistita e difesa dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza in data 15/10/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 15 ottobre 2024, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, per la parte che in questa sede interessa, disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 110, 635 cod. pen. (commesso in data 11 luglio 2020) per particolare tenuità del fatto.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell’indagata, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 635, comma 2 n. 1 e n. 5 e 625 n.7 cod. pen. per avere il Giudice erroneamente ritenuto la procedibilità d’ufficio del predetto reato.
Osserva, in particolare, la difesa della ricorrente che, avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero che aveva invocato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., l’indagata aveva proposto opposizione chiedendo al Giudice di disporre l’archiviazione della propria posizione non già in applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. bensì per mancanza della condizione di procedibilità in quanto in data 30 dicembre 2023 era intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa Giacomo COGNOME, remissione formalmente accettata dall’odierna ricorrente.
R.G.N. 39240/2024
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Deve, infatti, rilevarsi che il testo vigente del comma 5 dell’art. 635 cod. pen. dispone che «Nei casi previsti dal primo comma, nonchØ dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7), il delitto Ł punibile a querela della persona offesa.
Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, sono intervenute remissione ed accettazione di querela.
L’ordinanza impugnata Ł ricorribile per cassazione avendo questa Corte di legittimità chiarito che «L’ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell’indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l’iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, Ł ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento» (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285604 – 01). Al riguardo si Ł ulteriormente chiarito che «… tale ordinanza, pur non avendo forma di sentenza, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicchØ, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, Ł ricorribile per cassazione» (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 285076; Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284139).
Nel caso in esame il concreto interesse Ł stato indicato nel ricorso essendo di tutta evidenza che sussiste l’interesse dell’indagata a ricorrere avverso la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità per particolare tenuità del fatto al fine di ottenere la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, dal momento che quest’ultima tipologia di pronuncia, comportando l’estinzione del reato e della connessa responsabilità civile, dispiega effetti piø favorevoli per la stessa indagata.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata perchØ il reato di cui all’art. 635, comma 2 n. 1, cod. pen. Ł estinto per remissione di querela. Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento vanno poste a carico della querelata.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŁ il reato Ł estinto per remissione di querela. Spese a carico della querelata.
Così deciso il 02/04/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME