Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6155 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6155 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
È oggetto di ricorso la sentenza del 4 marzo 2025, depositata in data 23 aprile 2025, con cui la Corte di appello di Cagliari-sezione distaccata di Sassari, in conferma della sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sassari dell’8 giugno 2021, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, in ordine al delitto di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2 bis, cod. pen., commesso in data 01 febbraio 2019.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui
2.1 Con un unico motivo di ricorso, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 2, quarto comma, e 640 cod. pen. Nel disattendere il motivo d’appello con cui si chiedeva di dichiarare estinto il reato per intervenuta (in data 11 febbraio 2021) remissione di querela, la Corte territoriale ha osservato che la ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n, 5 (minorata difesa) cod. pen., rendeva il reato de quo procedibile d’ufficio.
La Corte di appello avrebbe dovuto applicare la più favorevole disciplina di cui all’art. 640, secondo comma, n. 2, ter e quarto comma, cod. pen., come modificati dall’art. 16 della legge n. 90 del 28 giugno 2024. In particolare, osserva la difesa, il predetto art. 16 ha introdotto il comma 2 ter per l’ipotesi di “fatto commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione” e ha modificato il comma 4, prevedendo la procedibilità a querela per tale ultima fattispecie.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela. È altresì pervenuta memoria di replica nell’interesse dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
In premessa, va puntualizzato che la sentenza impugnata e, soprattutto, il presente ricorso, sono successivi al 17 luglio 2024, vale a dire alla data di entrata in vigore della legge n. 90 del 28 giugno 2024 che, all’art. 16, comma 1, lett. t),
n. 1), ha introdotto, nel secondo comma dell’art. 640 c.p., l’aggravante di cui al n. 2ter, che ricorre ove il fatto sia “commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’altrui individuazione”. Peraltro, la citata novella legislativa non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del d.l. 48 del 2025 che ha, invece, eliminato il comma 2, n. 2-bis per ricollocare l’aggravante della minorata difesa in un comma apposito.
Il tema del rapporto tra l’aggravante “comune” di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. e quella, di nuovo conio, riferita all’ipotesi delle truffe commesse “a distanza”, e del relativo regime di procedibilità è stato già affrontato da questa Corte. In particolare, Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Pg c. Bianco, Rv. 288222 – 01, ha puntualizzato come l’intervento normativo del 2024 abbia recepito, in sostanza, «l’elaborazione giurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune” dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffe commesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al fine di rendere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazione del suo interlocutore. Si è infatti ripetutamente affermato che in caso di truffe commesse “a distanza” con il mezzo telematico, è proprio la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus e quello in cui opera l’agente, che è tale da determinare una posizione di vantaggio per l’agente, consentendogli di schermare la sua identità e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 – 01) Il legislatore, allora, ha “enucleato”, dalla fattispecie descritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa” individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare ed interloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi una posizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen. l’ipotesi della truffa telematica, cui ha riservato una considerazione autonoma». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Senonché, il legislatore – e questo è il profilo che più rileva per far luce sul tema in oggetto in tal sede – «intervenendo contestualmente anche sul terzo comma dell’art. 640 cod. pen., con una scelta che non può che ritenersi puntuale e consapevole, mentre ha mantenuto il regime di procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata dalla minorata difesa “comune”, ha invece ripristinato la regola generale della necessaria iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della truffa aggravata ai sensi del n. 2-ter ovvero, per l’appunto, per la truffa c.d. “telematica”. Non par dubbio che la sopravvenuta procedibilità a istanza di parte, producendo un effetto concretamente favorevole per l’imputato, vada ricondotta nell’ambito applicativo del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.; in tal senso si è
ripetutamente espressa questa Corte (cfr., ad esempio, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, Rv. 284749 – 01)» (Sez. 2, Rv. 288222 – 01, cit., in motivazione).
Ora, sebbene nel caso in esame la rimessione di querela risalga a un’epoca (11 febbraio 2021) precedente l’entrata in vigore della citata legge n. 90 del 28 giugno 2024, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare l’ipotesi specifica di minorata difesa, di cui al nuovo comma 2ter, dell’art. 640 cod. pen., alla luce delle ragioni sopra esposte.
Per converso, la Corte distrettuale si è limitata a porre il problema della sussistenza dei presupposti dell’aggravante della “minorata difesa”, pur in presenza di una contestazione chiaramente e certamente evocatrice dell’aggravante di nuovo conio (così in rubrica:”.., attraverso contatti telematici e a distanza, che non permettono alla persona offesa di controllare l’identità o la serietà del contraente né l’esistenza del bene offerto”), insistendo sulla procedibilità d’ufficio dell’azione penale, senza considerare che tale profilo avrebbe dovuto essere valutato alla luce dell’intervento operato sull’art. 640 cod. pen. nei termini e con le implicazioni di cui si è riferito.
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, non risultando agli atti una differente statuizione delle parti in ordine al soggetto deputato al pagamento delle spese processuali; sicché la condanna del ricorrente, nella sua qualità di imputato, alla loro rifusione si pone quale diretto effetto della sentenza di annullamento senza rinvio dovuta ad estinzione del reato per remissione di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente