Remissione di Querela: Chi Paga le Spese Se il Reato è Estinto?
La remissione di querela rappresenta un meccanismo fondamentale nel diritto penale, capace di estinguere un reato e chiudere un procedimento. Ma cosa accade alle statuizioni civili, come il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno, quando la parte offesa ritira la propria denuncia? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto cruciale, chiarendo che l’accordo tra le parti e la conseguente remissione estendono i loro effetti anche agli aspetti economici del processo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di diffamazione emessa dal Tribunale di primo grado. La persona imputata veniva condannata, oltre alla pena, anche al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
In sede di appello, accadeva un fatto nuovo e decisivo: le parti raggiungevano un accordo e la querela veniva formalmente ritirata dall’offeso e accettata dall’imputato. Di conseguenza, la Corte d’Appello dichiarava di non doversi procedere per estinzione del reato. Tuttavia, in modo apparentemente contraddittorio, confermava nel resto la sentenza di primo grado, lasciando in piedi la condanna al pagamento delle spese e al risarcimento.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione della legge processuale. La tesi difensiva era semplice: se il reato è estinto per volontà delle parti, non può sopravvivere una condanna al pagamento delle spese e dei danni derivanti da quel medesimo reato.
La Decisione della Corte di Cassazione e la remissione di querela
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo parzialmente fondato. I giudici di legittimità hanno annullato la sentenza d’appello nella parte in cui confermava le statuizioni civili. La decisione si basa su un’attenta analisi degli effetti prodotti dalla remissione di querela quando questa è il risultato di un accordo complessivo tra le parti.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel collegamento tra l’estinzione del reato e la risoluzione della controversia civile. La Corte ha osservato che dagli atti risultava chiaramente che le parti avevano ‘transatto la controversia’. Questo significa che avevano raggiunto un accordo economico e conciliativo che ha portato alla remissione della querela.
Quando la remissione è frutto di una transazione, si presume che l’accordo abbia tacitamente risolto anche le pretese risarcitorie. Sarebbe illogico e contrario ai principi del diritto consentire alle parti civili di beneficiare di un risarcimento stabilito dal giudice penale dopo aver già accettato una forma di riparazione attraverso un accordo privato che ha portato all’estinzione del procedimento.
La Corte d’Appello ha quindi commesso un errore nel confermare la condanna al pagamento delle spese e del risarcimento. Con l’estinzione del reato a seguito di remissione accettata e basata su un accordo transattivo, vengono meno i presupposti per qualsiasi statuizione civile a carico dell’imputato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un principio di grande importanza pratica. La remissione di querela, specialmente se inserita in un contesto di accordo transattivo, non è un mero atto processuale, ma un negozio giuridico che risolve la lite nella sua interezza, sia sul piano penale che su quello civile. Per l’imputato, ciò significa che l’accettazione della remissione, se frutto di un accordo, lo libera non solo dall’accusa penale ma anche dalle pretese economiche collegate. Per le parti civili, implica che l’accordo transattivo sostituisce il risarcimento che avrebbero potuto ottenere in sede penale. La decisione rafforza la logica e la coerenza del sistema, evitando che una parte possa ottenere una doppia riparazione per il medesimo fatto.
Se un reato si estingue per remissione di querela, l’imputato deve comunque pagare le spese processuali e il risarcimento del danno?
No. Secondo questa sentenza, se la remissione della querela è il risultato di un accordo transattivo tra le parti, anche le obbligazioni civili (spese e risarcimento) si estinguono, e la condanna a pagarle deve essere annullata.
Cosa significa che le parti hanno ‘transatto la controversia’?
Significa che hanno raggiunto un accordo privato per risolvere la loro disputa, che solitamente include una compensazione economica. Questo accordo ha portato alla remissione della querela, ponendo fine sia al procedimento penale che alle pretese civili.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la precedente sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza perché la Corte d’Appello aveva erroneamente confermato la condanna al pagamento delle spese e dei danni, ignorando che l’estinzione del reato per remissione, basata su un accordo, aveva risolto integralmente la controversia, inclusi gli aspetti civili.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39539 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
UP – 22/10/2025
NOME
ha pronunciato la seguente
COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza.
Con sentenza pronunciata in data 6 dicembre 2024, la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del 20 marzo 2023 del Tribunale di Chieti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME relativamente al delitto di diffamazione, perchØ estinto per remissione di querela, con conferma nel resto e condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.
Il ricorso proposto nell’interesse della ricorrente dal suo difensore Ł sorretto da un unico motivo articolato con la deduzione della violazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen., per inosservanza della legge processuale stabilita a pena di nullità in relazione all’art. 535 cod. proc. pen.
La ricorrente si duole del fatto che nonostante l’estinzione per intervenuta remissione di querela, la Corte di appello ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.
Con requisitoria scritta del 16 settembre 2025 il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’annullamento della sentenza.
Il ricorso Ł parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti che saranno indicati.
Risulta in atti che COGNOME NOME e le costituite parti civili (COGNOME NOME e COGNOME NOME) hanno transatto la controversia, con remissione della querela sporta nei confronti della ricorrente, formalmente accettata.
P.Q.M.