Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11773 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA a NAPOLI
avverso la sentenza in data 24/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Sentito l’AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha chiesto in via principale il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché il fatto non sussiste.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/02/2024 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 30/10/2019 che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 642, comma secondo cod. pen
Deduce:
Va innanzitutto rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l’intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza dei quali chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in via subordinata rispetto al proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Passando ai motivi d’impugnazione, deduce:
2.1. Violazione di legge per la mancata assunzione di una prova documentale decisiva.
2.2. Mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla mancata assunzione dei documenti allegati all’atto di appello;
2.3. Vizio di motivazione per l’omessa considerazione dei dati di fatto emergenti dagli atti processuali, così come evidenziati nell’atto di appello;
2.4. Vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen..
Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
Non v’è spazio per esaminare la sussistenza di una causa di proscioglimento, per come richiesto dal ricorrente, atteso che la remissione di querela fa venir meno la condizione di procedibilità dell’azione penale, con la conseguente impossibilità di inoltrarsi su questioni che -invece- suppongono che l’azione penale sia ancora procedibile.
Va ribadito, infatti, che «La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell’azione penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause di estinzione del reato. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione, nonostante la sopravvenuta prescrizione del reato medesimo)», (Sez. 5, Sentenza n. 21874 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 262820 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presiden