Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42660 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, osservato preliminarmente che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione», (Sez. 4 – , Sentenza n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584 – 01);
rilevato che il ricorrente ha allegato e prodotto l’intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante e che la rimessione è stata – altrettanto ritualmente – accettata. Sono presenti, pertanto, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;
considerato che, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen.; inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del osservato, querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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