Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30682 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30682 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Acerra il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE di APPELLO di TRENTO sez. dist. BOLZANO
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto cha la Corte di cassazione annulli senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; querela, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 01/02/2024 la Corte di Appello di Trento – sez. distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 21/09/2022, di condanna di NOME COGNOME per il reato di truffa in danno di NOME COGNOME, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di truffa già giudicato con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1108/22 del 27/10/2022, irrevocabile il 14/03/2023, rideterminando la pena.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la COGNOME, eccependo la remissione della querela intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, ritualmente accettata.
Il ricorso è fondato.
Il difensore del ricorrente ha depositato, infatti, atto di remissione della querela da parte della persona offesa NOME COGNOME, con successiva dichiarazione di accettazione da parte della COGNOME, formalizzata in pari data.
Risultando rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
Trova, quindi, applicazione il principio diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso – come avvenuto nella specie – sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681 – 01).
Consegue, in base al disposto dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando diversamente convenuto negli atti di remissione.
Va precisato, tuttavia, che l’annullamento si riferisce alla condanna sub judice per il reato di truffa in danno del COGNOME, commesso il 3 maggio 2018, di cui alla sentenza impugnata e determina l’esclusione della continuazione esterna riconosciuta dal giudice di appello, rispetto ad altro reato di truffa, commesso nei confronti di una diversa persona offesa, oggetto di pronuncia definitiva; l’affermata unicità del disegno criminoso si giustificava, infatti, a fronte della duplicità di reat con la conseguenza che, venendo meno la condanna per la truffa per cui si procede, si riespande il giudicato per il reato esterno, la cui pena sarà suscettibile di autonoma esecuzione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza inpugnata, perché il reato di truffa commesso il 3.5.2018 di cui al proc. n. 5249/2018 RGNR, posto in continuazione con il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Bolzano n. 1108 del 27/10/2022, irrevocabile il 14.03.2023, è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12/07/2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente