Remissione di Querela in Cassazione: Quando l’Accordo Estingue il Reato
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, capace di porre fine a un procedimento giudiziario attraverso la volontà della persona offesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza gli effetti di tale atto anche quando interviene nella fase più avanzata del processo, ovvero durante il giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio come la Suprema Corte ha applicato questo principio a un caso di diffamazione, annullando la condanna e fornendo importanti chiarimenti.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Diffamazione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per il reato di diffamazione, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, contestando la propria colpevolezza e la correttezza della sentenza di secondo grado. Il processo giungeva così all’ultimo grado di giudizio, dove la Corte è chiamata a valutare la corretta applicazione della legge, non a riesaminare i fatti.
L’Effetto Decisivo della Remissione di Querela
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento determinante: la parte offesa decideva di rimettere la querela e l’imputato accettava tale remissione. L’atto veniva formalizzato presso la Stazione dei Carabinieri e prontamente depositato nel fascicolo processuale dal difensore dell’imputato. Questo atto di pacificazione tra le parti ha cambiato radicalmente le sorti del procedimento.
La Decisione della Suprema Corte: Annullamento Senza Rinvio
La Corte di Cassazione, preso atto della remissione e della contestuale accettazione, ha dichiarato l’estinzione del reato. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. La Corte ha inoltre precisato che l’imputato, in qualità di querelato, è tenuto al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge in questi casi.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza si fonda su principi consolidati della giurisprudenza. La Corte ha ribadito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata, costituisce una causa di estinzione del reato che prevale su eventuali altre questioni, incluse le possibili cause di inammissibilità del ricorso stesso. Questo orientamento, sancito dalle Sezioni Unite (sent. n. 24246/2004), garantisce che la volontà delle parti di porre fine alla controversia penale venga rispettata in ogni stato e grado del procedimento, purché il ricorso iniziale sia stato proposto tempestivamente.
La Corte ha inoltre chiarito che, in assenza di elementi evidenti per una pronuncia di assoluzione piena (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.), la declaratoria di estinzione del reato è la soluzione processuale obbligata.
Un altro punto cruciale della motivazione riguarda gli effetti sulle statuizioni civili. L’estinzione del reato penale travolge automaticamente anche le decisioni relative al risarcimento del danno che erano state stabilite nella sentenza di condanna. La parte offesa, accettando la remissione, rinuncia implicitamente anche alle pretese civilistiche in sede penale.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre importanti implicazioni pratiche:
1. Potere della Volontà delle Parti: Conferma che l’accordo tra querelante e querelato, formalizzato tramite la remissione e l’accettazione, ha la forza di chiudere definitivamente un procedimento penale anche dinanzi alla Corte di Cassazione.
2. Prevalenza della Causa Estintiva: La volontà conciliativa delle parti prevale sulle questioni meramente procedurali, favorendo la deflazione del contenzioso giudiziario.
3. Conseguenze Civili e Spese: L’estinzione del reato cancella le condanne al risarcimento del danno, ma non esonera il querelato dal pagamento delle spese del procedimento, che rimangono a suo carico come stabilito dalla legge.
Una remissione di querela, intervenuta durante il ricorso in Cassazione, può estinguere il reato?
Sì, la sentenza afferma che la remissione di querela, se ritualmente accettata e se il ricorso era stato tempestivamente proposto, determina l’estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
Quali sono le conseguenze della remissione di querela sulle richieste di risarcimento danni (statuizioni civili)?
L’estinzione del reato per remissione di querela travolge e annulla anche le relative statuizioni civili, ovvero le decisioni relative al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
In caso di estinzione del reato per remissione di querela in Cassazione, chi paga le spese processuali?
Le spese del procedimento sono a carico del querelato (l’imputato), come previsto dall’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47208 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47208 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANCONA il 29/01/1961
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione.
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
Invero il difensore dell’imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione redatto il 17 maggio 2024 presso la Stazione dei Carabinieri di Ancona Principale.
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
Consegue che, in accoglimento della richiesta difensiva (reiterata anche con successiva memoria), in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.
L’estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989 – 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, COGNOME, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, COGNOME, Rv. 229400 – 01).
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/11/2024