Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26414 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IESOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 13 settembre 2023 dalla Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato Lucchetta RAGIONE_SOCIALE per il reato di cui agli artt. 624 cod. pen.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici cli merito, l’imputato si sarebbe impossessato del telefono cellulare di proprietà di BIJOSCi010 NOMENOME che, durante l’allenamento, l’aveva lasciato all’interno dello spogliatoio del campo di rugby, nella tasca del proprio giubbotto.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, in quanto essa non sarebbe stata eseguita presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, ove l’imputato aveva eletto domicilio.
2.2. Con un secondo motivo, deduce la nullità del giudizio di appello e della sentenza di secondo grado, in quanto la difesa non avrebbe ricevuto alcun avviso dell’effettiva trattazione del giudizio in forma orale.
2.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., sostenendo il fatto contestato all’imputato sarebbe di particolare tenuità.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ha depositato nota scritta con la quale deduce che la persona offesa, in data 22 marzo 2024, ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata.
La sentenza deve essere annullata senza rinvio, essendo il reato estinto per remissione della querela.
Va, invero, rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto; alla nota difensiva, sono allegate la remissione della querela e l’accettazione dell’imputato; il reato risulta procedibile solo a querela di parte; «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia sta tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela), l’ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritt all’evidenza delle condizioni di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento giacché l’annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione
del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, COGNOME, Rv. 242959).
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso, il 26 marzo 2024.