Remissione di Querela in Cassazione: Quando l’Accordo Estingue il Reato
La giustizia penale prevede meccanismi che consentono di risolvere un conflitto al di fuori della prosecuzione del processo fino alla sua conclusione naturale. Uno di questi è la remissione di querela, un atto fondamentale che permette alla vittima di ritirare la propria accusa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 10031/2024) ha ribadito un principio cruciale: è possibile far valere la remissione anche nell’ultimo grado di giudizio, persino se il ricorso è presentato solo per questo motivo. Analizziamo come questa decisione confermi una via d’uscita dal processo penale anche dopo una condanna d’appello.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato. Dopo la pronuncia della sentenza della Corte di Appello, ma prima della scadenza dei termini per presentare ricorso in Cassazione, si è verificato un evento decisivo: la parte offesa ha formalmente ritirato la propria querela. Successivamente, l’imputata ha accettato tale remissione. A questo punto, il difensore ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione non per contestare la colpevolezza, ma con l’unico obiettivo di far dichiarare l’estinzione del reato a seguito della remissione intervenuta.
La questione della remissione di querela in Cassazione
Il cuore della questione giuridica era stabilire se un ricorso in Cassazione fosse ammissibile quando il suo unico scopo è quello di introdurre nel processo un atto, come la remissione di querela, che si è perfezionato dopo la sentenza di secondo grado. L’ordinamento giuridico deve bilanciare la definitività delle sentenze con la possibilità di riconoscere cause di estinzione del reato che manifestano la volontà delle parti di porre fine al conflitto. La difesa ha sostenuto, sulla base di precedenti giurisprudenziali, la piena ammissibilità di tale operazione processuale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo pienamente ammissibile e fondato. I giudici hanno richiamato un principio di diritto consolidato (sentenza n. 49226/2016), secondo cui il ricorso è valido anche se proposto al solo fine di far valere la remissione della querela, a condizione che sia stata regolarmente accettata e che sia intervenuta dopo la sentenza d’appello e prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
La Corte ha verificato che la remissione e la relativa accettazione fossero state ‘ritualmente effettuate’, ovvero eseguite nel rispetto delle forme previste dalla legge. Constatato ciò, ha proceduto ad annullare la sentenza di condanna. La motivazione si basa sulla constatazione che la volontà conciliativa delle parti, formalizzata attraverso la remissione, è un evento che estingue il reato e che il processo deve prenderne atto in qualsiasi stato e grado, compreso quello di legittimità.
Le Conclusioni: Estinzione del Reato e Ripartizione delle Spese
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando il reato estinto per sopravvenuta remissione di querela. Questa decisione ha un’implicazione pratica molto importante: anche dopo una doppia condanna, l’accordo tra le parti può ancora chiudere definitivamente la vicenda giudiziaria.
Infine, la Corte ha stabilito che, in assenza di un diverso accordo tra le parti (la cosiddetta ‘deroga pattizia’), le spese processuali devono essere poste a carico della querelata, come previsto dall’articolo 340 del codice di procedura penale. Ciò significa che chi beneficia dell’estinzione del reato tramite accettazione della remissione è tenuto, per legge, a sostenere i costi del procedimento.
È possibile presentare ricorso in Cassazione solo per far valere una remissione di querela avvenuta dopo la sentenza d’appello?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è ammissibile il ricorso proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, purché sia intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l’impugnazione.
Cosa succede al reato se la querela viene rimessa e l’accettazione è valida?
Il reato si estingue. La Corte di Cassazione, in questo caso, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione di querela?
Salvo diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento sono a carico della persona querelata, ovvero di colei che ha accettato la remissione della querela, come previsto dall’art. 340 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10031 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, rideterminando la pena inflitta all’imputata, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale NOME COGNOME era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 n.2 cod. pen.
avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore deducendo con il secondo motivo che in data 08 agosto 2023 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione della COGNOME, depositata in data 05 settembre 2023;
va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate;
pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso;
in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Presidente