Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28754 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME natqa COGNOME il 11/02/1987
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma dell emessa dal Tribunale di Frosinone, ha dichiarato NOME COGNOME NOME colpevole del reato dall’art. 590 bis c.p., condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 di oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
L’imputata, ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe fine di introdurre nel processo la remissione di querela da parte delle persone offese accettata dall’imputata, l’una e l’altra (18.03.2025) intervenute dopo la pronuncia dell appello e prima della scadenza del termine per la proposizione dell’impugnazione. pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, in data 18 marzo 2025 ottobre 2024 le persone offese, per il tramite del p speciale, hanno rimesso la querela proposta nei confronti dell’imputata, che ha Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale anche s cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del COGNOME, Rv. 227681 – 01; con, Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, COGNOME, non mass.; 46152 del 24/11/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 01). In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo introdurre nel processo l’intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del Bestente, Rv 268625 – 01; conf, Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, COGNOME, Rv. 249209 – 01).
Ne consegue che il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere a senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per remissione
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 24/06/2025