Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7909 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 7909 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il 09/12/1994
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO dì VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnata sentenza è stata emessa dalla Corte di appello C.:Wtetlypelrei di Venezia, che ha riformato, escludendo l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., la sentenza di pr grado, con la quale NOME era stata condannata per il reato di furto aggravato.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione.
Con il ricorso originario, la ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione.
La ricorrente, poi, ha tempestivamente presentato una nota con allegata documentazione, con la quale deduce che la persona offesa ha rimesso la querela e che la remissione è stata accettata.
Va rilevato che: il ricorso risulta tempestivamente proposto; in atti, vi sono sia remissione della persona offesa che l’accettazione dell’imputata; il reato risulta procedibile s a querela di parte; «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301); «in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l’ambito del controllo di legittimità s giustificazione della decisione è circoscritto all’evidenza delle condizioni di cui all’art. 129, c secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all’apprezzamento giacché l’annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato stabilito dagli art. 129, comma primo, e 620, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008, COGNOME, Rv. 242959).
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico della querelata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente