Remissione di querela: la Cassazione annulla la condanna
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel diritto penale, capace di porre fine a un procedimento giudiziario anche quando questo è giunto al suo grado più alto, ovvero dinanzi alla Corte di Cassazione. Una recente sentenza, la n. 1895/2024, ci offre un chiaro esempio di come questo istituto giuridico operi nella pratica, portando all’annullamento di una condanna e all’estinzione del reato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente riformata dalla Corte di Appello di Messina a carico di una donna per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale. L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, lamentando diverse violazioni di legge e vizi di motivazione.
La Svolta Decisiva: La Remissione di Querela
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la parte lesa, ovvero la persona che aveva originariamente sporto la querela dando avvio al procedimento, ha formalmente ritirato la propria istanza punitiva. Questo atto, noto come remissione di querela, è stato a sua volta formalmente accettato dall’imputata (il querelato).
L’intervento di questi due atti, la remissione e l’accettazione, ha cambiato radicalmente le sorti del processo. La volontà punitiva, che costituisce il presupposto per la procedibilità di alcuni reati, è venuta meno.
La Decisione della Suprema Corte e la remissione di querela
La Corte di Cassazione, presa visione della remissione e della relativa accettazione, non ha potuto fare altro che prenderne atto. I giudici hanno verificato che entrambi gli atti fossero stati compiuti nel rispetto delle forme previste dalla legge, concludendo che sussistevano tutti gli elementi costitutivi della causa di estinzione del reato.
Di conseguenza, la Corte ha pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna impugnata. Questo significa che la decisione è definitiva e il procedimento si è concluso con l’estinzione del reato.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza è tanto sintetica quanto chiara e si fonda sull’applicazione dell’articolo 152 del codice penale. Questa norma stabilisce che, nei delitti punibili a querela, la remissione estingue il reato. La Corte ha semplicemente constatato che la querela era stata “ritualmente rimessa dal querelante” e che la remissione era stata “altrettanto ritualmente accettata”.
Un aspetto importante chiarito dalla Corte riguarda le spese processuali. Ai sensi dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, in caso di estinzione del reato per remissione della querela, le spese del procedimento restano a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione. Pertanto, nel dispositivo finale (P.Q.M.), la Corte ha condannato l’imputata al pagamento delle spese processuali, nonostante l’annullamento della condanna nel merito.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: per i reati perseguibili a querela, la volontà della persona offesa è sovrana, non solo nella fase iniziale ma durante tutto l’arco del processo. La remissione di querela può intervenire in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in Cassazione, e, se accettata, produce l’effetto irrevocabile di estinguere il reato. Ciò dimostra come il sistema giuridico fornisca alle parti strumenti per la risoluzione conciliativa delle controversie, deflazionando il carico giudiziario e consentendo di chiudere la vicenda penale quando la necessità di punizione viene meno per volontà della stessa vittima.
Cosa succede se la querela viene ritirata mentre il processo è pendente in Cassazione?
La Corte di Cassazione, una volta verificata la validità della remissione e della sua accettazione, deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio, chiudendo definitivamente il caso.
È sufficiente che la persona offesa ritiri la querela per estinguere il reato?
No, non è sufficiente. La legge richiede che alla remissione della querela segua l’accettazione da parte del querelato (l’imputato). Solo la combinazione di questi due atti produce l’effetto estintivo del reato.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione della querela?
Secondo la sentenza e in base all’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono a carico del querelato, cioè della persona imputata che ha accettato la remissione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1895 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1895 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a TAORMINA avverso la sentenza in data 19/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI MES- SINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
NOME impugna la sentenza in data 19/09/2022 della Corte di appello di Messina, che ha riformato la sentenza in data 09/12/2021 del Tribunale di Messina, rideterminando la pena inflittale per il reato di cui all’art. 646 cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 64, 649 bis e 124 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 646 e 124 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 646 cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod.
pen..
Dopo la presentazione del ricorso è pervenuta remissione di querela ritualmente accettata dal querelato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio in relazione alla truffa, perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen..
Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante.
La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.
Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al r:iagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente