Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4583 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4583 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in Afghanistan il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte di appello di Trieste;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che conclude per la inammissibilità del ricorso;
vista la remissione di querela con accettazione depositata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24/03/2025, la Corte di appello di Trieste, decidendo sull’appello proposto da NOME COGNOME, confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 14/11/2022 emessa in esito a giudizio abbreviato, con cui l ‘imputato veniva dichiarato colpevole dei reati ascritti in concorso con altri soggetti (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e, esclusa la contestata aggravante e concessa l’attenuante di cui all’art. 62 -bis cod. pen., con la riduzione del rito, veniva condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 240,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO , nell’interesse dell’imputato, articolando un unico motivo con cui si duole della ‘violazione del disposto normativo di cui all’art . 238 -bis cod. proc. pen., per contrasto di giudicati’ .
Al riguardo, deduce il ricorrente non esser vi prova che l’imputato a bbia violato la proprietà della persona offesa e che si sia ivi stabilito a dimorare, ben potendo essersi trovato al momento del controllo occasionalmente presente. A tal fine rappresenta essere stata prodotta, alla udienza del 24 marzo 2025, la sentenza passata in giudicato, emessa dal Tribunale di Pordenone, con cui i coimputati venivano mandati assolti dai reati loro contestati in concorso.
Argomentando circa l’esistenza di ‘una dipendenza logico -giur idica’ o di una sorta di ‘presunzione relativa’, il ricorrente assume quindi non potersi contraddire, in questo giudizio, ‘la già accertata verifica del medesimo fatto storico’ e che la Corte territoriale non era autorizzata ‘a disconoscere i fatti in essa accertati’ (pag . 4 ricorso), pena la pronuncia di una decisione viziata, espressione di errore giudiziario, come tale soggetta a revisione (pag. 5 ricorso).
Insta pertanto per annullamento, con o senza rinvio, della impugnata sentenza.
2.1. Il difensore, AVV_NOTAIO, ha depositato, in data 17 dicembre 2025,
dichiarazione di remissione di querela con accettazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Deve anzitutto osservarsi come non risulti alcuna valida remissione di querela.
Invero, il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, in data 17 dicembre 2025 ha depositato dichiarazione recante in intestazione l’indicazione di ‘atto di remissione di querela’ e nel corpo la provenienza da COGNOME NOME con sottoscrizione, e, a seguire, ulteriore dichiarazione di
‘contestuale accettazione di remissione di querela’ con sottoscrizione dell’imputato, NOME COGNOME ed autentica del suo difensore, AVV_NOTAIO.
A norma dell’art. 340 cod. proc. pen., « La remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. 2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela » .
Le formalità previste per la rinuncia espressa di querela, cui fa rinvio l’art. 340, comma 2, cod. proc. pen., sono quelle disciplinate dal precedente art. 339 cod. proc. pen., a norma del quale «La rinuncia espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l’identità del rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante » .
Dunque, la remissione deve essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria e previo accertamento della identità del dichiarante.
Nella specie, nessuna delle prescritte formalità risulta rispettata, né risulta accertata in alcun modo la identità del dichiarante.
In tal senso si rileva ulteriormente come nessun potere certificatorio possa riconoscersi alla autentica apposta dall’AVV_NOTAIO, trattandosi di difensore dell’imputato e di autentica anche all’evidenza riferibile alla sola firma dell’imputato, proprio assistito.
Invero, l’autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma 1, e 96, comma 2, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell’atto di querela (Sez. 2, n. 9187 del 02/02/2017, Corneli, Rv. 269436 -01; Sez. 4, n. 15175 del 21/02/2008, COGNOME ed altro, Rv. 239736 -01), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Ciò premesso, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c) , cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027, che hanno chiarito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso
di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; anche, di recente, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 285870 – 01), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (così anche Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, COGNOME, Rv. 277518 -01; cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, COGNOME, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, COGNOME e altri, Rv. 263541 – 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, COGNOME ed altri, Rv. 251528 – 01).
3.1. Orbene, alla luce dei superiori principi il motivo dedotto con il ricorso risulta in parte non consentito, laddove deduce violazione di una norma processuale ( l’ art. 238 -bis cod. proc. pen.) fuori dalle ipotesi tipizzate di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., non trattandosi di norma la cui inosservanza è stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, e in parte aspecifico, nella misura in cui la censura dovesse riferirsi, senza enuclearlo ed individuarlo, ad un vizio della motivazione.
Peraltro, neppure l’avvenuta acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell’art. 238 -bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili può in ipotesi comportare, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l’autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, COGNOME, Rv. 284130 -01; Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, PG c/ Cospito, Rv. 283904 -05, che ha precisato che la differenza tra le acquisizioni processuali di un procedimento già definito e di altro in corso può condurre il giudice di merito a epiloghi diversi, in ciò consistendo il richiamo operato dall’art. 238 -bis cod. proc. pen. alle regole interpretative fissate dagli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen.).
D’altro canto, l a Corte territoriale ha esposto, con motivazione compiuta, coerente e logica, il ragionamento probatorio a sostegno della affermazione di penale responsabilità dell’odierno imputato, mentre, come detto, il ricorrente omette, in ricorso, di formulare una specifica censura in grado di disarticolare tale ragionamento, non enucleando neppure un vizio di motivazione, ma di fatto opponendo una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in questa sede.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME