Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50388 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50388 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa.
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
Invero il difensore dell’imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa, COGNOME NOME, redatto il 6 marzo 2023 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Pesaro; l’allegazione del verbale al ricorso in uno alla richiesta di “improcedibilità per difetto di querela” vale come accettazione tacita della remissione da parte dell’imputato che, all’uopo, ha conferito apposita procura speciale al proprio difensore.
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 06/12/2023