Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51318 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 settembre 2022 la Corte di appello di Bologna, riuniti gli appelli proposti da NOME COGNOME contro due sentenze emesse dal Tribunale di Modena, aventi a oggetto entrambe il reato di truffa, condannava l’imputato, applicata la disciplina della continuazione, alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e seicento euro di multa, riconoscendo il beneficio della non
menzione nonché, subordinatamente “al risarcimento della parte civile costituita”, quello della sospensione condizionale della pena.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge (art. 595 cod. pen.), travisamento delle prove e dei fatti nonché omessa, illogica, apparente e contraddittoria motivazione.
In relazione alla presunta truffa consumata in danno di NOME, la Corte, aderendo alle valutazioni del primo giudice, ha travisato la prova omettendo di considerare che le dichiarazioni della persona offesa sono state smentite da quelle del teste COGNOME, il quale ha più volte escluso che l’imputato avesse libero accesso ai locali e potesse essersi impossessato delle chiavi dell’autovettura mostrata a NOME.
Le affermazioni del dipendente della concessionaria, riportate solo in parte, sono state illogicamente interpretate dal giudice di appello.
Anche in ordine alla condanna per la truffa consumata in danno di NOME COGNOME la Corte territoriale ha travisato la prova.
Dalle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e da quelle del padre NOME è emerso che i due non avrebbero mai effettuato i pagamenti per l’autovettura se non fossero stati rassicurati da NOME COGNOME, dipendente della concessionaria, da individuare nel reale autore della truffa.
2.2. Violazione di legge per l’omesso rilievo dell’assenza della condizione di procedibilità in relazione alla truffa in danno di NOME COGNOME.
Nel verbale di ricezione di “denuncia-querela” redatto dalla polizia giudiziaria non si rinviene, al di là della suddetta qualificazione, alcuna manifestazione della volontà, esplicita o implicita, di perseguire il responsabile del fatto denunciato.
2.3. Violazione di legge per omessa considerazione delle deduzioni svolte dalla difesa con le quali erano state richieste la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale e l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., quanto alla truffa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nonché, in relazione all’altra truffa, la riforma della statuizione civile di condanna a risarcimento del danno in favore di NOME COGNOME, quantificato in 25.000 euro: su tutti e tre i punti la motivazione della sentenza è solo apparente.
2.4. Vizio motivazionale in ordine alla individuazione del reato più grave, costituito dalla truffa consumata in danno di NOME e non da quello di truffa tentata in danno di NOME, come invece ritenuto dalla Corte territoriale.
2.5. Violazione di legge per avere la stessa Corte subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale nel
processo in cui non c’è stata costituzione di parte civile (truffa in danno di NOME) e, quanto alla truffa in danno di NOME COGNOME, per non avere valutato le condizioni economiche dell’imputato.
Quanto alla truffa in danno di NOME, la difesa ha poi depositato il verbale di remissione della querela ex art. 152 cod. pen., contestualmente accettata dal difensore dell’imputato, munito di procura speciale, con atto sottoscritto il 6 novembre 2023 dalle parti e da un ufficiale di polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La remissione della querela da parte di NOME, accettata dall’imputato, determina l’estinzione del reato; essa prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio quanto a detta truffa perché il reato è estinto per remissione di querela, con la conseguente eliminazione della relativa pena di sei mesi di reclusione e cento euro di multa, determinata in continuazione con quella inflitta per le truffe del maggio 2015, contestate nel processo iscritto al n. di R.G. 1633/2018 Tribunale Modena.
In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, del codice di rito.
Nel resto il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi privi di ogni fondamento, a partire da quello inerente alla individuazione del reato più grave.
Nel capo d’imputazione relativo al primo processo, iscritto al numero di R.G. 1633/2018, erano contestati i “reati pp. e pp. dagli artt. 81 cpv., 56, 640 c.p.” e venivano chiaramente descritte le “più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso” commesse in danno del querelante NOME COGNOME, titolare dell’autosalone, rimasto vittima di una truffa solo tentata (“compiva atti idonei…”), e di NOME COGNOME, pacificamente vittima di una truffa consumata, avendo egli consegnato a COGNOME la somma di 7.500 euro e trasferito all’imputato la proprietà del proprio autoveicolo usato, valutato 10.000 euro.
É del tutto evidente, dunque, che in questo senso andasse interpretato il riferimento a detti articoli del codice penale; peraltro, già la sentenza del Tribunale aveva chiaramente richiamato le due truffe, applicando l’aumento per
la continuazione interna per quella tentata in danno di COGNOME, con statuizione non oggetto di appello. La Corte territoriale ha confermato la quantificazione della pena operata dal primo giudice per le due truffe (pag. 9), ritenendo poi quella patita da COGNOME più grave di quella subita da COGNOME, oggetto del processo riunito, per il danno di gran lunga maggiore arrecato al primo dall’imputato.
La difesa, poi, contestando la presenza della condizione di procedibilità per la truffa in danno di NOME COGNOME, ha affermato che nel caso in esame non si rinviene “nell’atto – al di là della qualificazione giuridica de qualificazione ‘denuncia-querela’ indicata nella prima pagina – alcuna manifestazione espressa proveniente dalla persona offesa, né alcuna locuzione alla stessa attribuibile dalla quale fosse stato possibile per il giudice ricavare una implicita volontà di perseguire le autrici del reato” (pag. 28 del ricorso).
La deduzione, tuttavia, è contraria a quanto si legge nella querela che la stessa difesa ha allegato all’impugnazione: nel “verbale di ratifica di denunciaquerela” NOME COGNOME e il padre NOME, prima di esporre la vicenda, chiesero espressamente “la punizione penale di COGNOME NOME e tutti i responsabili e chiunque altro risulti concorrente in ordine a tutti i reati che l competente Autorità Giudiziaria ravvisi nei fatti”.
Peraltro, la Corte di appello ha ricordato che nel verbale di integrazione di denuncia-querela, fu chiesta ancora “la punizione penale di COGNOME NOME.NOME, in ordine a tutti i reati che la competente A.G. ravvisi nei fatti” (pag. 7).
Non sussiste, dunque, alcun dubbio in ordine alla presenza della istanza punitiva; diversamente sarebbe stato comunque applicabile il principio secondo il quale la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del favor querelae (Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801).
Omesso l’esame dei motivi riguardanti la truffa in danno di RAGIONE_SOCIALE, per la quale è intervenuta la remissione di querela, va premesso che non appare comprensibile il riferimento alla violazione dell’art. 595 cod. pen., che punisce il reato di diffamazione, verosimilmente frutto di un errore materiale.
Il ricorso in ordine all’affermazione di responsabilità per la truffa in danno di NOME è del tutto generico ed è privo di ogni fondamento, avendo obliterato la genesi della vicenda e, in particolare, il tentativo di truffa in danno di NOME
COGNOME, titolare della concessionaria, posto in essere con artifizi e raggiri del quale rimase vittima inconsapevole anche NOME COGNOME, dipendente, come ricostruito con puntuali argomentazioni da entrambi i giudici di merito e in particolare nella sentenza impugnata (pagg. 8-9), immune dai vizi denunciati dalla difesa, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Gli stralci delle deposizioni di NOME COGNOME e del padre riportati nel ricorso non contrastano affatto con detta ricostruzione, non essendo dubbio il fatto che COGNOME riferì loro che “la macchina era già stata pagata dal COGNOME“; tuttavia, alla luce di una valutazione complessiva delle prove assunte in dibattimento, analiticamente esaminate dai giudici di merito, è risultato “del tutto evidente (ictu ocu/i) che la truffa è stata commessa dal COGNOME, che ha indotto in errore non solo il COGNOME ed il COGNOME, ma anche il COGNOME, che pure credeva che il COGNOME avesse pagato l’auto oggetto della compravendita” (pag. 9 della sentenza impugnata).
La difesa, nel contrastare genericamente le valutazioni della Corte di appello, ha anche impropriamente evocato il vizio del travisamento della prova, per ravvisare il quale è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 264481, non mass. sul punto; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 274478; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406;; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
Non è fondata neppure la doglianza in ordine alla quantificazione del danno patito da NOME COGNOME, quantificato dal primo giudice in complessivi 25.000 euro (20.000 euro per il danno patrimoniale e 5.000 per quello morale).
In considerazione della somma versata a COGNOME (7.500 euro), del valore dell’autoveicolo usato passato nella sua proprietà (10.000 euro) e dell’epoca del fatto, risalente all’anno 2015, la quantificazione del danno patrimoniale in 20.000 euro risulta incensurabile, come ritenuto dalla Corte di appello, al pari di quella sul danno morale, in relazione al quale la valutazione del giudice di merito è affidata ad apprezzamenti discrezionali e necessariamente equitativi (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229; Sez. 4, n. 18099 del 01/04/2015,
COGNOME, Rv. 263450; Sez. 3, n. 35104 del 22/06/2013, COGNOME, Rv. 257123; Sez. 6, n. 8461 del 28/01/2013, COGNOME, Rv. 258170).
Peraltro, il motivo sul punto, già nell’atto di appello (pag. 12), era del tutto generico e quindi inammissibile.
Stravolgendo il contenuto del dispositivo e della motivazione della sentenza impugnata, ove era chiaramente scritto che il beneficio della sospensione condizionale della pena veniva subordinato “al risarcimento della parte civile costituita”, la difesa ha dedotto che erroneamente la subordinazione sarebbe stata disposta anche in relazione al risarcimento della persona offesa.
Il tema delle condizioni economiche dell’imputato è stato introdotto per la prima volta con il ricorso e, pertanto, non può essere esaminato.
Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, COGNOME, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269368).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla truffa in danno di RAGIONE_SOCIALE perché il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa ‘pendi mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa e per l’effetto indica la pena da eseguire in anni uno di reclusione ed euro 500 di multa.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 novembre 2023.