Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43432 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43432 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2021 del TRIBUNALE di PISA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME dal Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE per il delitto di cui all’art. 595 cod. pen., fatto commesso in data 21 gennaio 2019 in danno di COGNOME NOME;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
che con il proposto motivo è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 28 febbraio 2023, il procuratore speciale della persona offesa (AVV_NOTAIO, pe conto e nell’interesse di COGNOME NOME) ha rimesso la querela presentata nei confronti di NOME COGNOME, con contestuale accettazione della stessa da parte del procuratore speciale dell’imputata (AVV_NOTAIO nell’interesse e pe conto della COGNOME), come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione RAGIONE_SOCIALE in data febbraio 2023;
che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il rico per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625);
che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputata, né, in generale, l’incontrovertib insussistenza dei fatti;
che la remissione e l’accettazione sono state ritualmente effettuate;
che, pertanto, si deve far luogo all’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato;
che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore