Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 febbraio 2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 23 settembre 2021 dal Tribunale di Imperia con la quale NOME COGNOME è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen., commesso ad Imperia il 25 gennaio 2018 impossessandosi di un tubetto di crema del valore di C 40,00 che sottraeva, avvalendosi di mezzo fraudolento (ed in specie distraendo la vittima), dai banchi di vendita della farmacia gestita da NOME Prato.
Contro la sentenza, il difensore dell’imputata ha proposto tempestivo ricorso lamentando carenza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Il difensore sottolinea che la persona offesa, sentita quale testimone all’udienza del 1° marzo 2021, ha dichiarato di essere stata risarcita del danno subito e ha rimesso la querela, ma la remissione non è stata ritenuta idonea ad estinguere il reato essendo stata ritenuta sussistente la contestata aggravante ancorché non vi fosse prova certa della realizzazione di una condotta insidiosa tale da eludere le cautele e gli accorgimenti predisposti dalla persona offesa a tutela delle proprie cose.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve preliminarmente osservare che, in data 30 dicembre 2022, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 che ha reso procedibili a querela i furti come quello in esame. Di tale modifica normativa, favorevole per l’imputata, deve tenersi conto nel presente procedimento. Ed infatti, in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, il problema dell’applicabilità dell’art. 2 cod. pen. va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce ad un tempo condizione di procedibilità e di punibilità.
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che il principio dell’applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità «che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto» (Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 5, n. 22143 del 17/04/2019, D., Rv. 275924; Sez. 3, n. 2733
del 08/07/1997, Rv. 209188). Si è sottolineato, in particolare, che la qu quomodo
entra «a comporre il quadro per la determinazione dell’an e del di
applicazione del precetto, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.
tema di procedibilità d’ufficio per i reati di violenza sessuale, Sez. 5, n. 44
08/06/2015, R., Rv. 265999 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, NOME
Rv. 209188; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui
642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862)» e si giunti «per via interpretativa, quando non vi ha provveduto il legislatore con
specifica norma transitoria, alla conclusione della applicazione retroattiva de mutamenti favorevoli (sostituzione del regime della procedibilità di ufficio
quello della procedibilità a querela), senza che possa valere la regola cedevolezza del giudicato» (Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME
Rv. 27355201, pag. 17 della motivazione).
2. Applicando questi principi al caso in esame si deve osservare che, com risulta dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso, la persona offe
rimesso la querela, che aveva sporto ritualmente, con dichiarazione re all’udienza del 10 marzo 2021. La remissione non è stata ricusata e può ritenersi tacitamente accettata atteso che è conseguenza di una attività risarcitoria quale la sentenza dà atto.
Trova pertanto applicazione il principio secondo cui «la remissione querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualme accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cau inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, pu ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/200 COGNOME, Rv. 227681)
Poiché il reato, oggi procedibile a querela, si è estinto ai dell’art. 152 cod. proc. pen. la s tenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali da porre a carico della querelata, odierna ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto intervenuta remissione della querela; visto l’art. 340, comma 4, cod. proc. pone le spese del procedimento a carico della querelata.
Così deciso il 11 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente