Remissione di querela: come estingue il reato di furto
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale del diritto penale, mostrando come la remissione di querela possa portare all’estinzione di un reato, anche in fase di giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia le importanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha modificato il regime di procedibilità per diversi reati, tra cui il furto aggravato.
I fatti del processo
Due individui erano stati condannati in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato, ai sensi dell’art. 625, n. 1 e n. 7 del codice penale. L’aggravante specifica contestata era quella di aver sottratto beni esposti alla pubblica fede. Ritenendo ingiusta la condanna, in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli imputati avevano presentato ricorso per Cassazione.
L’impatto della remissione di querela e della Riforma Cartabia
La svolta nel procedimento è avvenuta durante la pendenza del ricorso. La persona offesa dal reato, tramite il suo avvocato, ha formalmente ritirato la querela precedentemente sporta. Gli imputati, a loro volta, hanno accettato tale remissione. Questo atto, apparentemente semplice, ha avuto conseguenze decisive grazie alle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. 150/2022.
La Riforma Cartabia ha infatti cambiato il regime di procedibilità per il reato di furto aggravato in questione, trasformandolo da reato procedibile d’ufficio a reato procedibile a querela di parte. Ciò significa che, dopo la riforma, per perseguire penalmente l’autore di tale furto è necessaria una specifica manifestazione di volontà da parte della vittima.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione che attestava la remissione di querela e la relativa accettazione, ha dovuto riconsiderare l’intero caso alla luce del nuovo quadro normativo. I giudici hanno rilevato che il delitto per cui si procedeva, a seguito delle innovazioni legislative, era diventato procedibile a querela.
Di conseguenza, la remissione della querela, intervenuta prima di una sentenza definitiva, ha prodotto l’effetto di estinguere il reato. A questo punto, il motivo originario del ricorso – il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – è diventato irrilevante. La Corte ha quindi annullato la sentenza di condanna senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato.
Le conclusioni
La sentenza dimostra in modo chiaro l’applicazione pratica e retroattiva delle modifiche procedurali introdotte dalla Riforma Cartabia. Anche un procedimento penale giunto fino all’ultimo grado di giudizio può essere definito con una declaratoria di estinzione del reato se, nel frattempo, la legge cambia e la vittima decide di ritirare la propria querela. La decisione ha comportato l’annullamento della condanna, con l’unica conseguenza per gli ex-imputati di dover sostenere le spese processuali, come previsto in caso di estinzione del reato per remissione.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per furto aggravato?
La condanna è stata annullata perché il reato è stato dichiarato estinto. L’estinzione è avvenuta a seguito della remissione della querela da parte della persona offesa e della successiva accettazione da parte degli imputati.
Quale novità legislativa è stata decisiva in questo caso?
La novità decisiva è stata l’introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2022 (Riforma Cartabia), che ha reso il reato di furto aggravato per esposizione alla pubblica fede procedibile a querela di parte, mentre prima era procedibile d’ufficio.
Chi deve pagare le spese del processo dopo l’annullamento?
La sentenza ha stabilito che le spese processuali devono essere poste a carico dei querelati (gli ex imputati), come previsto dalla legge nei casi di estinzione del reato per remissione di querela.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14610 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che gli imputati ricorrono contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato ai sensi dell’art. 625, n.1 e n. 7 (per esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede) cod. pen.;
Considerato che con un unico motivo, di identico tenore, entrambi i ricorsi lamentano che la sentenza impugnata non ha adeguatamente argomentato circa l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche;
Rilevato che, come documentato dai procuratori dei ricorrenti, in data 7 marzo 2024, la persona offesa, NOME COGNOME, a mezzo del suo legale, nominato procuratore speciale, AVV_NOTAIO, ha rimesso la querela nei confronti dei ricorrenti, i quali hanno accettato detta rimessione a mezzo del proprio procuratore speciale;
Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, a querela di parte;
Ritenuto quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela;
Considerato che le spese devono essere poste a carico dei querelati;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela;
Pone le spese processuali a carico dei querelati.
Così deciso il 13/03/2024