Remissione di Querela: Quando l’Accordo tra le Parti Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la remissione di querela, se accettata dall’imputato, estingue il reato e travolge qualsiasi precedente condanna. Questo caso, riguardante un’imputazione per furto, dimostra come la volontà delle parti possa essere decisiva per l’esito del processo, anche quando si è già arrivati al giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una condanna per il reato di furto, confermata successivamente dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di ricorrere in Cassazione per mezzo del suo difensore, presentando due distinti motivi di doglianza.
Le Ragioni del Ricorso e la Remissione di Querela
L’imputato basava il suo ricorso su due argomentazioni principali. La prima, e più importante, era la violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato a seguito della remissione di querela intervenuta. In secondo luogo, lamentava vizi di motivazione in relazione alla non applicazione dell’art. 131 bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, è stato il primo motivo a rivelarsi cruciale. Dagli atti processuali è emerso in modo inconfutabile che la persona offesa dal reato aveva personalmente sporto remissione della querela presso i Carabinieri pochi giorni prima della discussione in Cassazione. Altrettanto prontamente, il giorno successivo, l’imputato aveva formalmente accettato tale remissione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha ritenuto il primo motivo di ricorso non solo valido, ma decisivo. L’avvenuta remissione della querela e la sua contestuale accettazione costituiscono una causa di estinzione del reato che opera di diritto. Di conseguenza, il presupposto stesso della condanna è venuto meno.
La fondatezza di questa argomentazione ha comportato l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, relativo alla tenuità del fatto, che non è stato nemmeno esaminato dai giudici. La Corte ha quindi proceduto all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando il reato estinto. In assenza di un diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento sono state poste a carico dell’imputato (il querelato), come previsto dalla legge in questi casi.
Conclusioni
Questa pronuncia evidenzia l’importanza della remissione di querela come strumento deflattivo e conciliativo nel diritto penale. Dimostra che, per i reati procedibili a querela di parte, la volontà della persona offesa di non voler più perseguire penalmente il responsabile, unita all’accettazione di quest’ultimo, è sufficiente a chiudere irrevocabilmente la vicenda processuale, annullando gli effetti di una condanna anche se già emessa nei gradi di merito. Si tratta di una conferma della centralità della volontà delle parti nella gestione di illeciti che offendono primariamente un interesse privato.
Cosa succede se la vittima di un reato procedibile a querela decide di ritirarla?
Se la persona offesa ritira la querela e l’imputato accetta tale remissione, il reato si estingue. Come stabilito dalla sentenza, questo porta all’annullamento della sentenza di condanna, anche se già emessa.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione della querela?
La sentenza chiarisce che, in assenza di un accordo diverso tra le parti, le spese del procedimento vengono poste a carico del querelato, ovvero della persona inizialmente accusata del reato.
La remissione della querela può avvenire anche dopo una condanna in Appello?
Sì, il caso in esame dimostra che la remissione della querela e la sua accettazione sono efficaci anche se intervengono mentre il processo è pendente in Cassazione, portando all’annullamento della sentenza di condanna precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3679 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 3679 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 22/04/1984
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia ha confermato la condanna di NOME per il reato di furto.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: con il primo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela; con il secondo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 131 bis cod. pen.;
Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento del secondo. Risulta infatti dagli atti che la persona offesa ha rimesso la querela personalmente dinanzi ai Carabinieri di Caselle Torinese il 5 febbraio 2024 e che l’imputato l’ha accettata con atto del 6 febbraio 2024.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Ne consegue che le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato in assenza di accordi in senso diverso tra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela e pone le spese del procedimento a carico del querelato NOME COGNOME
Così deciso il 04/12/2024