Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37991 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COMACCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d’appello di Firenze Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME è stato condannato in primo grado per furto in abitazione di plurimi beni, aggravato, oltre che per aver approfittato di circostanze di tempo, quali l’orario notturno, tali da ostacolare la privata difesa, perché il fatto era sta commesso da più di tre persone in concorso e con violenza sulle cose; la Corte d’appello di Firenze ha riqualificato la fattispecie ai sensi degli articoli 624, 625 nn 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., escludendo che il capannone fosse adibito a luogo di privata dimora.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, deducendo l’estinzione del reato a seguito di remissione ed accettazione della querela originante il procedimento, in virtù della riqualificazione operata in appello e ricorre avverso la sentenza della Corte di appello.
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
A seguito della modifica normativa dell’art. 624, comma 3, cod. pen. ad opera del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), che ha modificato il regime di procedibilità del furto, il fatto accertato è diventato procedibile a querela. La regola, infatti, per il reato di furto è la punibilità a querela della persona offesa del furto, con delle eccezioni: se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).
GLYPH Di conseguenza il furto aggravato per violenza sulle cose, per aver approfittato di circostanze di tempo, quali l’orario notturno, tali da ostacolare la privata difesa e commesso da più di tre persone in concorso è procedibile a querela e, in presenza di remissione di querela e rituale accettazione, va disposto annullamento senza rinvio per intervenuta remissione di querela.
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato.
Così è deciso, 09/10/2025