Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG NOME COGNOME
che ha chiesto annullamento della sentenza per essere il reato estinto udito il difensore avv, NOME COGNOME, del foro di Firenze, in sostituzione, per delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza per essere il reato estinto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21 dicembre 2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen., commesso in Firenze il 12 dicembre 2016.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo ha chiesto la declaratoria di estinzione del reato per condotte riparator, da ritenersi applicabile in virtù della sopravvenuta modifica normativa circa la procedibilità del reato di cui all’art. 590 bis cod. pen.. Il difensore osserva che tale reato, in virtù del d.lgs 150/2022, è divenuto procedibile a querela e, dunque, ad esso è oggi applicabile la causa di estinzione del reato ex art. 162 ter cod. pen. conseguente a condotte riparatorie. A tale riguardo, precisa che al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, entro il quale la condotta riparatoria deve intervenire per espressa disposizione normativa, il reato era ancora procedibile di ufficio e che la stessa Corte di Appello nella sentenza impugnata aveva dato atto che il danneggiato aveva ricevuto euro 10.600 dall’assicurazione, euro 10.222,76 dall’RAGIONE_SOCIALE, e euro 1000,00 a titolo di provvisionale. L’istanza di estinzione del reato ex art. 162 ter cod. pen. può, dunque, secondo il difensore, essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte rigettato la richiesta di intervento del responsabile civile, ovvero della società che aveva stipulato il contratto di assicurazione per la responsabilità civile, avanzata dall’imputato quale conducente del motoveicolo. Il difensore osserva che la polizza nel caso di specie non prevedeva che la copertura assicurativa si attivasse solo in caso di guida esclusiva del soggetto contraente, sicché vi era motivo per discostarsi dall’orientamento, cui anche la Corte di Appello aveva aderito, secondo cui la citazione del responsabile civile è facoltà del solo imputato che sia contraente della polizza e non anche del soggetto che sia terzo rispetto alla polizza. La RAGIONE_SOCIALE, comunque, è sempre tenuta a risarcire il soggetto danneggiato da un sinistro anche quando il contraente della polizza sia diverso dal soggetto che guida il mezzo al momento del fatto, di talché il conducente di un veicolo coperto da polizza assicurativa deve essere necessariamente ritenuto legittimato a chiedere la citazione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con ,, COGNOME motivo, COGNOME ha dedotto la violazione di legge e ii COGNOME cli motivazione in reiamidie alla affermazione della responsabilità penale. L difensore osserva che non sarebbe certa la dinamica del sinistro, con particolare riferimento alla posizione dei due veicoli al momento dell’impatto.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.. La Corte aveva ritenuto ostativa alla pronuncia assolutoria la gravità delle lesioni cagionate alla vittima, ma in tal modo non aveva considerato che la valutazione cui è chiamato il giudice in sede di applicazione della causa di non punibilità in esame deve essere globale e ancorata alla fattispecie concreta. La Corte, fra l’altro , avrebbe dovuto tenere conto, a seguito della nuova formulazione dell’art. 131 bis cod. pen., COGNOME anche della condotta successiva al reato, ovvero COGNOME della corresponsione da parte di NOME della provvisionale.
In data 16 aprile 2024 è pervenuto il verbale di dichiarazione di remissione di querela da parte della persona offesa con contestuale accettazione da parte del querelato.
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, COGNOME non essendo stato diversamente convenuto dalle parti nell’atto di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese Deciso in Roma il 17 aprile 2024.