Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 651 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 651 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CATTOLICA il 23/07/1986 NOME nato a CAMPOSAMPIERO il 05/06/1978
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministro; in persona del Sostituto Procuratore che ha
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, t’ezione distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta alle imputate NOME e NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 5) e 61, comma 1, n. 7) cod. pen. in quella di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuna.
Ricorre per cassazione il comune difensore delle imputate, articolando i seguenti motivi di ricorso.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale; carenza di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità delle imputate.
II) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 168 cod. pen.; mancanza e contraddittorietà della motivazione con riferimento ai rilievi difensivi riguardanti la statuizione della revoca del sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con la sentenza di primo grado.
III) Improcedibilità dell’azione penale a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs 150/2022.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione riguardante la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME Rigetto dei ricorsi nel resto.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per intervenuta remissione della querela, ritualmente formalizzata in data 25 ottobre 2023 dalla persona offesa Pranzo NOME.
Risultano depositati innanzi alla Corte di Cassazione verbale di remissione di querela della persona offesa, rassegnata innanzi ai Carabinieri di Manduria a mezzo di procuratore speciale, e verbale di accettazione delle imputate della remissione di querela i a mezzo di procuratore speciale.
Il reato, procedibile a querela in seguito alla modifica dell’art. 624 cod. pen. introdotta dal d.lgs 150/2022, risulta, pertanto, estinto per intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, accettata dalle querelate, come emerge dai verbali depositati.
Secondo la linea ermeneutica tracciata dalle Sezioni Unite di questa Corte, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali
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cause di inammissibilità, e va rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso come nel caso in esame, sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
Il reato di cui all’imputazione deve essere, pertanto, dichiarato estinto ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 cod. pen., non emergendo dall’analisi delle sentenze di merito elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento delle imputate ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen..
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela, e la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento come per legge, ai sensi dell’art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico delle querelate.
In Roma, così deciso il 7 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente
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