Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44995 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44995 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CREMONA il 17/10/1974
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto della condizione di procedibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 marzo 2024 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro nei confronti di NOME COGNOME imputata in relazione al reato di tentato furto, aggravato dalla destrezza, ha escluso la circostanza aggravante contestata e confermato nel resto.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidandolo a due motivi.
2.1 Con il primo si deduce che, successivamente alla sentenza del 18 marzo 2024, la commessa del negozio ove era stato perpetrato il tentativo di furto, ha rimesso la querela che aveva presentato e che la Corte aveva ritenuto validamente proposta. La querela è stata debitamente accettata. Pertanto, il ricorso è finalizzato a rappresentare il venir meno la condizione di procedibilità.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge ed in specie dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod, proc. pen. in relazione all’art. 337 cod. proc. pen., con particolare riferimento al ritenuto potere di rappresentanza in capo alla commessa del negozio piuttosto che come previsto dalla norma richiamata, dal legale rappresentante.
Il P.G., in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto della condizione di procedibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto premesso che la Corte territoriale ha applicato il principio sancito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975 – 01; Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, Lafleur, Rv. 275342) secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso in un supermercato, anche il responsabile della sicurezza dell’esercizio commerciale è legittimato a proporre querela anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al §olo fine di introdurre nel
A
processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4 n. 38156 del 5/7/2022, Rv. 283584 -01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Rv. 268625).
Constatando in effetti l’allegata remissione della querela (con contestuale accettazione) e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell’art. 152 cod. pen. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ponendo le spese del procedimento, ai sensi dell’art. 340, comma 4 cod. proc. pen., a carico della querelata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali. Deciso il 7 novembre 2024