Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31458 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31458 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 09/07/1974
avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania considerato che il ricorrente COGNOME ha allegato e prodotto l’intervenuta remissione delle due querele presentate dalla persona offesa, con rituale accettazione;
che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01);
che, nel caso di specie, le querele sono state ritualmente rimesse dal querelante e la rimessione è stata – altrettanto ritualmente – accettata, sicché sono presenti tutti elementi costitutivi della fattispecie estintiva, ed il ricorso è stato tempestivame proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché i reati si sono estinti, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico del querelato, secondo quanto disposto dall’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 01/07/2025.