Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21880 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il 04/06/1951
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. NOME COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato con rito cartolare
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte di appello di Trieste, con cui è
stata confermata la sentenza del Tribunale di Trieste che ha condannato l’imputato alla pena di giustizia, in ordine al delitto di danneggiamento aggravato
(dall’esposizione del bene alla pubblica fede).
2. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce l’intervenuta estinzione del reato per sopravvenuta remissione di querela.
3. Con requisitoria del 28 aprile 2025, la Procura generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto
per remissione di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti del ricorrente ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 635 cpv cod. pen., con l’aggravante di avere commesso il fatto su bene esposto alla pubblica fede.
Il ricorrente ha addotto l’intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa e contestuale accettazione della stessa da parte dell’imputato (come da verbale allegato al ricorso).
Come affermato ex multis da Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020 – dep. 08/03/2021, Durante, Rv. 281326 – 01 «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto».
Da qui la fondatezza del motivo di ricorso.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con spese a carico del querelato, come per legge (e non avendo le parti diversamente disposto).
P.Q.M. GLYPH
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per 3z remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 maggio 2025. GLYPH