Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1183 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1183 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANOPPELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOMECOGNOME tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di cui agl artt. 595 e 612 cod. pen. ai danni di NOME COGNOME.
Vista, altresì, la memoria difensiva con cui si chiedeva l’accoglimento delle ragioni d ricorso e il proscioglimento dell’imputato.
Vista, infine, la remissione di querela, con accettazione della persona offesa, depositata con memoria del 17.10.2022 dal difensore dell’imputato e considerato che, ai sensi dell’art. 597 cod. pen., il reato di diffamazione è sempre procedibile a querela di parte, e così pure il reato di minaccia ai sensi dell’art. 612 comma primo cod pen.
Rilevato, pertanto, che i reati devono essere dichiarati estinti per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le sp del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Se 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227681).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela.
Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato.
Così deciso il 8 novembre 2022.