Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49995 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49995 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta remissione di querela;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 gennaio 2023, confermava la sentenza del Tribunale di Milano con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen..
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando che la responsabilità di COGNOME era stata ritenuta dimostrata sulla base della querela sporta da COGNOME NOME e COGNOME NOME e delle dichiarazioni di COGNOME NOME acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. ; così facendo era stato leso il diritto della difesa di interrogare i testimoni a carico, posto che da par dell’autorità di controllo non era stato disposto alcun accorgimento utile ad assicurare la testimonianza di COGNOME, essendosi i carabinieri limitati a relazionare che il teste non era più residente all’indirizzo fornito, e per quanto riguardava i sigg.ri COGNOME ci si era limitati ad un merco controllo burocratico della residenza anagrafica per sancirne l’irreperibilità.
1.2 II difensore eccepisce la mancanza e contraddittorietà della motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod.pen., posto che in data 3.10.2023 è intervenuta remissione di querela con contestuale accettazione, come da verbali prodotti in atti.
Le spese devono essere poste a carico dell’imputato ai sensi dell’art. 340 quarto comma cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente