Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49697 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49697 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
NOME n. a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 20/3/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell’art comma 8, D.L. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del P.G., AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento se rinvio, stante l’intervenuta remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 5/5/2022, aveva riconosciuto NOME colpevole del delitto truffa, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, iI quale ha dedotto che, in data 3/5/2023, nella pendenza del termine per impugnare, è intervenuta remissione di querela da parte di COGNOME NOME, ritualmente accetta dal querelat atti oggetto di allegazione.
Osserva la Corte che l’intervenuto atto abdicativo comporta l’estinzione del reato ex art. 640 cod.pen. a giudizio, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause d inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso si tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; conformi, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 – 01; n. 38156 del 05/07/2022, Rv. 283584 – 01).
4.A tanto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con spese processuali a carico del querelato a norma dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023
Sentenza a motivazione semplificata