Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45001 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45001 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorre per cassazione il difensore del COGNOME articolando quattro motivi: i primi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio finale di responsabili terzo ed il quarto con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito dosimetria della pena ed alla mancata esclusione della contestata e ri:enuta recidiva;
con memoria tempestivamente trasmessa ai sensi dell’art. 23 comma 8 del DL 137 del 2023, la difesa del COGNOME ha insistito nell’accoglimento del ricorso allegando, tutta verbale di remissione di querela e quello con cui veniva formalizzata la relativa accettazione;
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
4.1 La difesa del COGNOME ha infatti allegato alla memoria difensiva trasmessa in da 5.10.2023 il verbale redatto il giorno stesso presso la Stazione dei Carabinieri di Collescipoli cui la persona offesa NOME COGNOME dichiarava di rimettere la querela a suo tempo proposta nei confronti dell’odierno ricorrente il quale, lo stesso giorno, accettava la remiss con dichiarazione resa presso Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Vasto a mezzo del suo procuratore speciale.
4.2 E’ pacifico che la remissione di querela, intervenuta in endenza del ricorso pe cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, pur ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., C:ass SS.UU., 25.2.2004, COGNOME; Cass. Pen., 2, 8.7.2014 n. 37.688, COGNOME; Cass. Pen., 2, 28.4.2010 n. 18.680, COGNOME; cfr., ultimo, Cass. Pen., 5, 25.2.2019 n. 19.675, COGNOME, secondo cui a remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni collegate ai reati estinti).
4.3 E’ altresì pacifico che in presenza di una causa di estinzione del reato, non son rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il gi del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275; conf., Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013, COGNOME, Rv. 258670; cfr., con specifico riferimento alla ipotesi della intervenuta remissione della querela, Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009, COGNOME ed altro, Rv. 244635).
Precluso, perciò l’esame delle doglianze articolate con il ric:orso, con l’annullament senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10.10.2023