Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4719 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4719 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 10/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha l’annullamento della sentenza per estinzione del reato per remissione di querela;
vista le conclusioni a firma AVV_NOTAIO datate 22/11/2025.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10/04/2025 la Corte di appello di Trieste in parziale riforma de sentenza del Tribunale di Trieste del 20/06/2022, ha ridotto la pena inflitta all’imputato
i
reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato risarcimento del danno a favore della parte civile, riducendo anche l’importo del risarcime stesso.
Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla manc pronuncia di estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela provenient dalla parte civile NOME COGNOME in data 16/06/2025 accettata in pari data dall’imputato, e successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo veniva emesso in data 10/04/2025, ma prima della sua irrevocabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso si evince l’avvenuta remissione di della parte civile NOME COGNOME dinanzi ai carabinieri di Emilia-Romagna, Stazione di Alto Terme in data 16/06/2025 e la accettazione da parte dell’imputato dinanzi ai carabinieri Laz stazione di Roma Centocelle in data 16/06/2025.
1.2. Va rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso p cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato, che preva su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittim presenza di ricorso tempestivamente proposto, come nel caso di specie (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, COGNOME, Rv. 247088-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, COGNOME, Rv. 276138-01, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause d inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende tutti i correi che non l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai re v. anche. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).
Ne deriva che, pacifica l’esistenza della remissione di querela della parte offesa c venir meno della condizione di procedibilità, va disposto l’annullamento della senten impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati, con conseguente revoca delle statuizioni civi e condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento di remissione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querel Revoca le statuizioni civili. Condanna l’imputato al pagamento delle spese relative procedimento di remissione.
Così deciso in Roma, 02/12/2025
GLYPH