Remissione di Querela in Cassazione: Quando il Reato si Estingue
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, capace di porre fine a un procedimento penale attraverso un accordo tra le parti. Ma cosa succede se questa volontà conciliativa emerge quando il processo ha già raggiunto il suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione? Una recente sentenza offre un chiaro spunto di riflessione, confermando che l’estinzione del reato può essere dichiarata anche in questa fase avanzata, prevalendo su altre questioni procedurali.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata nei primi due gradi di giudizio per il reato di tentato furto. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa dal reato decideva di ritirare la propria querela. Contestualmente, l’imputata, tramite il suo procuratore speciale, accettava formalmente tale remissione. Questi atti venivano trasmessi alla Corte di Cassazione per le opportune valutazioni.
La Decisione della Corte: La Prevalenza della Remissione di Querela
La Corte di Cassazione, preso atto della documentazione prodotta, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. La motivazione è netta: il reato si è estinto. I giudici hanno stabilito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata, costituisce una causa di estinzione del reato che deve essere immediatamente dichiarata. Questo principio, come vedremo, ha la forza di superare anche eventuali profili di inammissibilità del ricorso stesso.
Le Motivazioni alla Base della Sentenza
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione su consolidati principi giuridici, richiamando anche un’importante pronuncia delle Sezioni Unite. In primo luogo, è stato affermato che il giudice di legittimità ha il dovere di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato, purché il ricorso introduttivo sia stato presentato tempestivamente. Nel caso di specie, il ricorso era stato depositato nei termini, rendendo irrilevante la valutazione di altri possibili vizi formali.
La sentenza chiarisce che la causa estintiva del reato prevale su eventuali cause di inammissibilità dell’impugnazione. Questo significa che, una volta che la volontà delle parti di porre fine alla controversia penale si è perfezionata con la remissione e l’accettazione, il processo non può proseguire. L’unica eccezione si avrebbe nel caso in cui emergessero elementi palesi per un’assoluzione piena dell’imputato (ex art. 129, comma 2, c.p.p.), circostanza non riscontrata nel caso in esame.
Di conseguenza, la Corte ha proceduto all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Infine, in applicazione dell’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, ha condannato l’imputata al pagamento delle spese processuali, che in caso di remissione sono a carico del querelato.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio di grande rilevanza pratica: la volontà delle parti, attraverso l’istituto della remissione di querela, può definire un procedimento penale in qualsiasi stato e grado, persino dinanzi alla Corte di Cassazione. La decisione sottolinea la funzione deflattiva e conciliativa di questo strumento, che consente di chiudere una vicenda giudiziaria evitando ulteriori dispendi di risorse. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge la conferma che, per i reati procedibili a querela, la strada della riconciliazione rimane aperta fino alla conclusione definitiva del processo, con effetti risolutivi e perentori.
È possibile estinguere un reato tramite remissione di querela anche se il processo è già arrivato in Cassazione?
Sì, la sentenza chiarisce che la remissione di querela, se ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato anche in pendenza del ricorso per cassazione, a condizione che il ricorso sia stato proposto tempestivamente.
La remissione di querela ha la precedenza su altri eventuali vizi del ricorso?
Sì, la Corte afferma che la causa di estinzione del reato per remissione di querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
Chi paga le spese del procedimento in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
In base alla sentenza, le spese del procedimento sono a carico della persona querelata (l’imputata), come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16615 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16615 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputata NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen.
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
2.1. Il difensore dell’imputato ha trasmesso il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa (del 4 aprile 2024 dinanzi ai Carabinieri della stazione di Nervesa della Battaglia) e verbale di accettazione da parte del procuratore speciale dell’imputata (redatto dalla medesima stazione CC in pari data).
2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen..
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico della querelata ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/04/2024