Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31114 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31114 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Genova il 01/10/1957.
COGNOME NOME nato a Genova il 17/11/1953
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela; lette la remissione di querela da parte di NOME NOME e la accettazione della
stessa da parte degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova, che ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 17 novembre 2021,
condannando gli imputati al risarcimento del danno in relazione al reato di cui all’art. 392 cod. pen.
In particolare, il Tribunale di Genova, riteneva la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, pur se non accettata dalla persona offesa, e ne disponeva la consegna a quest’ultima. Dichiarava, infine, estinto il reato contestato agli imputati.
A seguito di appello proposto dalla parte civile, NOME COGNOME la Corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale, ai sensi dell’art 604, comma 6, cod. proc. pen., per avere il primo Giudice dichiarato estinto il reato ai sensi dell’art. 161-ter cod. pen. con sentenza emessa all’esito dell’istruttoria dibattimentale, laddove una tale pronuncia è consentita solo con sentenza predibattirnentale.
Ricorrono avverso la sentenza COGNOME e COGNOME articolano, con un unico atto, i seguenti motivi.
2.1. Violazione dell’art. 604, n. 6 cod. proc. pen. in relazione all’art. 162-ter cod. pen. e 554-bis cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 554-quater, commi 2 e 6 cod. proc. pen.
2.3. Vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità.
2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 124 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Essendo state acquisite agli atti, come meglio specificato in premessa, una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa, il reato di cui all’imputazione, procedibile a querela, è pertanto estinto, non emergendo, da un’analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va/ dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
Le spese processuali devono essere poste a carico del querelante, non essendo intervenuto alcun diverso accordo fra le parti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p remissione di querela.
Condanna il querelante al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 giugno 2025