Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha rinunciato alla costituzione;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, del foro di Torino, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del reato per remissione di querela, ed in subordine l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo – in esito al dibattimento aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 590-bis cod. pen.
L’imputato è stato altresì condannato – in solido con il responsabile civile al ristoro dei danni patiti dalla parte civile costituita NOME COGNOME, con riconoscimento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
1.1. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 3 settembre 2017, allorquando NOME COGNOME percorreva alla guida del proprio motociclo la strada INDIRIZZO, nel comune di Sambuco.
Nell’opposto senso di marcia transitavano in quel momento due autovetture: una Fiat Punto condotta dall’odierno imputato, ed una Opel Corsa condotta da NOME COGNOME.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, NOME COGNOME aveva intrapreso una non consentita manovra di sorpasso (a causa della segnaletica orizzontale) e, alla vista della moto condotta dalla persona offesa, cercò di rientrare, urtando sia l’Opel Corsa (nella parte anteriore sinistra) sia la moto condotta dal COGNOME, così determinandone la caduta e le lesioni di cui alla imputazione.
L’impatto avvenne quando la fase di sorpasso non era ancora ultimata, per come ricostruito in ragione dei danni riportati dal veicolo condotto dall’imputato, dalle tracce di frenata lasciate sull’asfalto e dalle stesse dichiarazioni del COGNOME.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione, per travisamento della prova circa la ricostruzione del sinistro.
Secondo il ricorrente l’urto con la moto condotta dalla persona offesa non avvenne nella corsia percorsa da quest’ultima (in prossimità della mezzeria, secondo i giudici di merito), ma piuttosto “in corrispondenza della striscia longitudinale”.
Tale travisamento delle prove (ovvero della relazione dell’incidente stradale e del corredo fotografico), deducibile in sede di legittimità in quanto operato negli stessi termini nelle due sentenze di merito, si è tradotto in una motivazione manifestamente contraddittoria su un punto fondamentale per la ricostruzione del sinistro.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, sempre con riguardo alla ricostruzione del sinistro.
Secondo il ricorrente il percorso motivazionale è “incardinato su proposizioni prive di efficacia dimostrativa” (p. 13), con un ragionamento “fittizio” (p. 14) che non tiene conto dell’ipotesi ricostruttiva avanzata dal consulente tecnico del responsabile civile.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
4.1. Invero, in data 16 ottobre 2024 NOME COGNOME, per il tramite del procuratore speciale, ha rimesso la querela proposta nei confronti di NOME COGNOME, che ha accettato.
Costituisce principio pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale anche su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché, come accaduto nella specie, il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; conf., Sez. 6, n. 19853 del 06/04/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46152 del 24/11/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 – 01).
In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l’intervenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016,·Bestente, Rv 268625 – 01; conf., Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, COGNOME, Rv. 249209 – 01).
Né si rinvengono elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., norma che accomuna tutte le cause di estinzione del reato, e quindi anche la remissione di querela (cfr., Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635 – 01)
4.2. Ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen. le spese del procedimento sono a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto nell’atto di remissione.
4.3. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024
liere estensore
Il Preside te