Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40459 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40459 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1999/2025
CC – 13/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME, nata a Trapani il giorno DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte a firma AVV_NOTAIO in data 16/10/2025 con le quali si chiede lÕannullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di dichiarare lÕestinzione del reato per remissione di querela ai sensi dellÕart. 152 cod. pen. e, in subordine, lÕannullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenziale statuizione.
Con sentenza del 4 marzo 2025, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 12 settembre 2023, con la quale NOME COGNOME è stata condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa per il
delitto di cui allÕart. 646 cod. pen. commesso ai danni della RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputata, deducendo:
2.1. Violazione di legge ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. per estinzione del reato per remissione della querela da parte della persona offesa NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ed accettazione della remissione della querela da parte dellÕimputata.
2.2. Violazione di legge ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 124 cod. pen., 336 cod. proc. pen. e 529 cod. proc. pen. per erronea individuazione del ai fini della tempestiva presentazione della querela che risulterebbe, quindi, tardiva.
2.3. Violazione di legge ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 337 cod. proc. pen. e 39 disp. att. cod. proc. pen. per invaliditˆ della querela per difetto di autenticazione.
2.4. Violazione di legge ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo assorbente motivo di ricorso, con il quale si deduce lÕestinzione del reato per la remissione della querela da parte della persona offesa e la conseguente accettazione della remissione da parte dell’imputata, è fondato.
In data 2 luglio 2025, la persona offesa NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, ha rimesso la querela sporta nei confronti di NOME COGNOME e, in pari data, questÕultima ha accettato la remissione della querela.
Risultando rispettate le formalitˆ essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., il reato per cui si procede, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.
Trova, quindi, applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilitˆ e va rilevata
e dichiarata dal giudice di legittimitˆ, purchŽ il ricorso – come avvenuto nel caso in esame – sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n.24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv.227681 Ð 01; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281326 Ð 01).
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non emergendo, da un’analisi delle sentenze di merito, elementi perchŽ si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento art. 129 cod. proc. pen.
Consegue, in base al disposto dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., la condanna dell’imputata al pagamento delle spese del procedimento di rimessione, non risultando diversamente convenuto nellÕatto di remissione e di accettazione della remissione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchŽ il reato è estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputata al pagamento delle spese del procedimento.
Cos’ è deciso, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME