Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 4 aprile 2019, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di violenza privata aggravata e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso con cui l’imputato si duole del vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 53, cod. pen., è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie. Invero, le doglianze si risolvono ne “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito, operazione vietata in sede di legittimità. Deve, sul punto, ribadirsi che il controllo di legittimità operato dalla Corte d cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745);
che il secondo motivo di ricorso con cui l’imputato denunzia violazione di legge e assenza di motivazione in relazione agli artt. 129, cod. proc. pen., e 131-bis, cod. pen., è manifestamento infondato, atteso che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Può, dunque, risultare dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 – dep. 09/04/2019, D., Rv. 275635). Nel caso di specie, la motivazione circa la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta dal provvedimento impugnato nella parte in cui indica le ragioni poste alla base del trattamento sanzionatorio applicato e dell’impossibilità di escludere la ritenuta aggravante di cui all’art. 61, n. 9, cod. pen., (cfr., in particolare, pag della sentenza impugnata);
che, tuttavia, all’esito della riforma introdotta con il d. Igs. n. 150 del 2022 il reato è divenuto procedibile a querela di parte e la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per
cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326);
che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese processuali ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25/09/2024.