Remissione di Querela in Cassazione: Come Annullare una Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro ordinamento: la remissione di querela può estinguere il reato e portare all’annullamento di una condanna anche quando interviene in una fase avanzata del processo, come quella del ricorso per Cassazione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere come un atto di volontà della persona offesa possa cambiare radicalmente l’esito di un procedimento penale.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda ha origine da una condanna per il reato di tentato furto, confermata dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva ricorso per Cassazione tramite il suo difensore. Si apriva così l’ultimo grado di giudizio, destinato a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto al caso di specie.
Il Colpo di Scena: La Remissione di Querela
Durante la pendenza del termine per presentare il ricorso, si verificava un evento determinante. La persona offesa dal reato, attraverso il suo procuratore speciale, decideva di rimettere la querela, ovvero di ritirare la propria istanza di punizione nei confronti dell’imputato. Quest’ultimo, a sua volta, accettava formalmente tale remissione. Questo accordo tra le parti veniva verbalizzato presso una Stazione dei Carabinieri, assumendo così carattere ufficiale.
La Decisione della Cassazione e la Remissione di Querela
Il difensore dell’imputato introduceva questo nuovo elemento nel giudizio di Cassazione. La Suprema Corte, richiamando un suo precedente orientamento (sentenza n. 49226/2016), ha ribadito che il ricorso è ammissibile anche quando è proposto al solo fine di far valere una remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per l’impugnazione. La volontà della persona offesa, se accettata dall’imputato, non può essere ignorata dal giudice, neanche in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base dell’articolo 152 del codice penale, che disciplina l’estinzione del reato per remissione della querela. Poiché nel caso di specie la remissione era stata validamente presentata e accettata, e non sussistevano i presupposti per un’assoluzione più favorevole per l’imputato (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.), i giudici non hanno potuto fare altro che prenderne atto. L’effetto è automatico: il reato si estingue. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata perde la sua ragion d’essere e deve essere annullata.
Le Conclusioni: Annullamento, Estinzione e Spese Processuali
La Corte di Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna. Ciò significa che il procedimento si è chiuso definitivamente con la declaratoria di estinzione del reato. Tuttavia, la vicenda non si conclude senza conseguenze per l’imputato. In applicazione dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, la Corte ha disposto che le spese del procedimento siano a carico del querelato (l’imputato), salvo diverso accordo tra le parti. La remissione di querela, quindi, estingue il reato ma non cancella l’obbligo di farsi carico dei costi del processo che essa stessa ha contribuito a concludere.
È possibile presentare la remissione di querela dopo una sentenza di condanna in appello?
Sì, la sentenza conferma che è ammissibile presentare una remissione di querela, ritualmente accettata, anche dopo la sentenza di condanna in appello e prima che sia scaduto il termine per presentare ricorso per Cassazione.
Quali sono gli effetti della remissione di querela nel giudizio di Cassazione?
Se la remissione di querela è valida, la Corte di Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato e, di conseguenza, annullare la sentenza di condanna senza rinvio, ponendo fine al procedimento penale.
Chi paga le spese processuali se il reato si estingue per remissione di querela?
In base alla sentenza e alla normativa di riferimento (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.), le spese del procedimento sono poste a carico dell’imputato (il querelato), a meno che non sia stato raggiunto un diverso accordo con la parte che ha rimesso la querela.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36360 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 aprile 2023 la Corte di appello di appello di Bologna, a seguito de gravame interposto da NOME COGNOME, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato di fu (artt.56 e 624 cod. pen.).
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all’a comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termi per proporre ricorso per cassazione, in data 26 settembre 2023, l’AVV_NOTAIO procuratore speciale della persona offesa AVV_NOTAIO, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell’imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di quest’ultimo (co da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza).
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che «è ammissibile il ricorso cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querel ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).
Dunque, constando in effetti l’allegata remissione della querela (con contestual accettazione) e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l’estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell’art. 152 cod. p consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione d querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/06/2024.