La Remissione di Querela: Un Atto Decisivo Anche in Cassazione
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel diritto penale, capace di estinguere un reato e chiudere definitivamente un procedimento. Ma cosa accade se questo atto interviene quando il processo è già giunto al suo ultimo grado di giudizio, ovvero in Corte di Cassazione? La recente sentenza n. 42916 del 2024 della Suprema Corte offre una risposta chiara: la volontà delle parti di porre fine alla controversia prevale, portando all’annullamento della sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Bologna, che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado. L’imputato era stato condannato per un reato (capo a), mentre per altri due reati (capi b e c) era stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta remissione di querela. Avverso la condanna residua, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione.
L’Efficacia della Remissione di Querela nel Giudizio di Legittimità
L’elemento cruciale della vicenda si è verificato in pendenza del ricorso in Cassazione. Le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato attraverso un atto di remissione di querela da parte della persona offesa e una contestuale accettazione da parte dell’imputato, avvenuta per mezzo del difensore munito di procura speciale. A questo punto, la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare gli effetti di tale atto sul processo in corso. Secondo la legge, la remissione della querela estingue il reato, ma la questione era se tale effetto potesse operare anche in questa fase avanzata del giudizio.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha affermato senza esitazioni l’effetto estintivo del reato. Richiamando l’articolo 152 del codice penale, i giudici hanno sottolineato che la remissione di querela, intervenuta e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato. Questo principio, ha precisato la Corte, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Un punto fondamentale chiarito dalla sentenza riguarda il rapporto tra la causa di estinzione del reato e le eventuali cause di inammissibilità del ricorso. Citando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Chiasserini del 2004), la Corte ha ribadito un principio consolidato: la causa estintiva del reato prevale su possibili vizi del ricorso, a condizione che quest’ultimo sia stato presentato tempestivamente. In altre parole, una volta accertato che il reato si è estinto per volontà delle parti, il giudice non deve neppure esaminare se il ricorso fosse fondato o meno.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Per quanto riguarda le spese processuali, in assenza di un diverso accordo tra le parti, la Corte ha condannato il querelato al pagamento, come previsto dall’articolo 340 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
Questa decisione conferma la centralità della volontà della persona offesa nei reati procedibili a querela. La possibilità di rimettere la querela e ottenere l’estinzione del reato non si esaurisce nei primi gradi di giudizio, ma si estende fino al giudizio di legittimità. La sentenza n. 42916/2024 ribadisce che l’accordo tra le parti, formalizzato tramite la remissione di querela, ha una forza tale da superare le questioni procedurali e condurre a una definizione immediata del processo con l’annullamento della condanna. Ciò rappresenta una garanzia per le parti che intendono risolvere la controversia in via conciliativa, anche quando il percorso giudiziario sembra ormai giunto al termine.
Cosa succede se la vittima ritira la querela mentre il processo è in Cassazione?
Se la remissione di querela viene presentata e accettata mentre il ricorso è pendente in Cassazione, il reato si estingue. Di conseguenza, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinviare il caso ad un altro giudice.
La remissione di querela è valida anche se il ricorso per Cassazione presenta dei difetti?
Sì. Secondo la sentenza, la causa di estinzione del reato per remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a patto che il ricorso stesso sia stato proposto nei termini di legge.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela in Cassazione?
Salvo diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono a carico del querelato (l’imputato), come stabilito dall’articolo 340 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 16 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna, in parzia riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha dichiarato non doversi procede nei confronti di NOME in ordine ai reati di cui ai capi b) e c essere gli stessi estinti per remissione di querela, rideterminando la pena infli il reato di cui al capo a) in mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, chiedendo che il reato venga dichiarato improcedib per difetto di valida querela.
Dall’esame degli atti è emerso che, in data 13 maggio 2024, è stata presenta remissione di querela con relativa accettazione a mezzo del difensore cui è st conferita procura speciale.
Si è dunque verificato l’effetto estintivo di cui all’art. 152 cod pen. ri d’ufficio da questa Corte. La remissione di querela, intervenuta in pendenza ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legitt purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004 Chiasserini, Rv 227681; vedi anche Sez. 3 – , n. 9154 del 17/12/2020 Ud. (dep. 08/03/2021 ) Rv. 281326 – 01).
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione della querela, con conseguente condanna del querela al pagamento delle spese processuali, non essendo stato diversamente convenuto (art. 340, u.c., cod.proc. pen.).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p remissione di querela.
Spese a carico del querelato.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.