Remissione di Querela: Quando e Come Estingue il Reato anche in Cassazione
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, capace di porre fine a un procedimento penale attraverso la volontà della persona offesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: questa causa di estinzione del reato opera anche durante il giudizio di legittimità, prevalendo su eventuali altre questioni processuali. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo: dalla Condanna all’Appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali emessa dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, portando la questione davanti al massimo organo della giurisdizione.
La Remissione di Querela in Cassazione: Il Punto di Svolta
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento determinante: la persona offesa decideva di rimettere la querela. L’atto di remissione veniva formalizzato presso la stazione dei Carabinieri e, contestualmente, l’imputato dichiarava di accettarla. Questo accordo tra le parti ha cambiato radicalmente le sorti del processo, introducendo una causa di estinzione del reato che la Corte era tenuta a valutare.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza, annullando la sentenza di condanna. La motivazione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza. In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 del codice penale.
Richiamando un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Chiasserini, n. 24246/2004), la Corte ha specificato che la declaratoria di una causa di estinzione del reato prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso. L’unica condizione è che il ricorso sia stato proposto tempestivamente, come avvenuto nel caso di specie. Pertanto, anche se il ricorso avesse presentato dei vizi, la Corte avrebbe comunque dovuto dare priorità all’estinzione del reato, in assenza di elementi per una pronuncia di proscioglimento più favorevole all’imputato (ex art. 129, comma 2, c.p.p.).
Le Conclusioni: Annullamento e Spese Processuali
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il reato di lesioni personali per intervenuta remissione della querela. È interessante notare, tuttavia, che l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Tale decisione non è una svista, ma la corretta applicazione dell’articolo 340, comma 4, del codice di procedura penale, che pone le spese a carico del querelato in caso di estinzione del reato per remissione. La sentenza conferma quindi la potenza risolutiva della volontà delle parti nel processo penale, anche nelle sue fasi più avanzate, e chiarisce la gerarchia delle valutazioni che il giudice di legittimità è chiamato a compiere.
Una remissione di querela può estinguere il reato anche se il processo è arrivato in Cassazione?
Sì, la sentenza conferma che una remissione di querela, ritualmente accettata dall’imputato, determina l’estinzione del reato anche se intervenuta mentre il processo è pendente dinanzi alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se la remissione della querela avviene mentre pende un ricorso potenzialmente inammissibile?
La Corte ha stabilito che la causa di estinzione del reato, come la remissione di querela, prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che quest’ultimo sia stato proposto nei termini di legge.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela?
In base alla sentenza e all’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono a carico del querelato (l’imputato), anche se il reato viene dichiarato estinto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24709 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24709 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di lesioni personali (capo 2a);
Va rilevato che, come dedotto in ricorso, il reato è estinto per remissione di querela.
Dai verbali redatti il 3 febbraio 2023 dai Carabinieri della stazione di San Nicandro Garganico risulta che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e che l’imputato ha accettato la remissione;
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato, come nella specie, tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen..
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/06/2024