Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22342 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 22342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME NOME, nonché la documentazione trasmessa dalla stessa AVV_NOTAIO COGNOME e quella trasmessa dall’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30/10/2023, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del 04/11/2022 del Tribunale di Milano con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642, secondo comma, cod. pen.) di cui al capo A dell’imputazione (il Tribunale di Milano aveva invece assolto il COGNOME dal reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo B dell’imputazione).
Avverso l’indicata sentenza della Corte d’appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente rappresenta che è intervenuto un accordo con la parte civile RAGIONE_SOCIALE il quale prevedrebbe la remissione della querela che era stata sporta dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con riferimento al reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo A) dell’imputazione.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’affermazione della propria responsabilità per lo stesso reato di cui al capo A) dell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.
Posto che il reato di denuncia di un sinistro non accaduto, di cui all’art. 642, secondo comma, cod. pen., è punibile a querela di parte (ultimo periodo del secondo comma dell’art. 642 cod. pen.), si deve anzitutto ribadire il principio, già più volte affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché tempestivamente proposto, e il travolgimento delle statuizioni civili (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301-01. In senso analogo: Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285103-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, COGNOME, Rv. 259989-01).
Ciò detto, alla luce dell’esame degli atti che sono stati trasmessi dai difensori dell’imputato e della parte civile, si deve rilevare che: a) dal trasmesso atto di remissione di querela, risulta che, il 27/12/2023, l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, dichiarava di rimettere la querela che era stata proposta dalla persona offesa RAGIONE_SOCIALE; b) dal trasmesso atto di accettazione, risulta che, il 11/01/2024, l’AVV_NOTAIO, munita di procura speciale, accettava la suddetta remissione.
Ne consegue che il reato di denuncia di un sinistro non accaduto di cui al capo A) dell’imputazione attribuito all’imputato è estinto per remissione della querela.
Le statuizioni civili collegate al reato estinto vanno eliminate.
Ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in mancanza di diversa pattuizione, le spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato NOME COGNOME.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/04/2024.