Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18411 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Gardone Val Trompia il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal Pubblico ministero presso questa Corte, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta rimessione di querela;
lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 29 marzo 2024, dal difensore dell’imputato ricorrente, che ha concluso conformemente al Pubblico ministero.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe -che aveva confermato la sentenza di condanna emessa in primo grado per il reato di truffa – deducendo a motivo della impugnaz one la intervenuta, rituale, rimessione di querela, allega il verbale del 21 novembre 2023, che documenta la relativa contestuale accettazione.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità, preclude l’accertamento di responsabilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326). Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il tipo di decisione e le ragioni di diritto che la sostengono consentono la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.