Remissione di Querela in Cassazione: La Fine del Processo
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per porre fine a un contenzioso penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12926 del 2025, ribadisce con forza un principio di diritto cruciale: l’estinzione del reato per remissione della querela prevale su quasi ogni altro aspetto processuale, anche quando il giudizio è giunto alla sua fase finale dinanzi alla Suprema Corte. Questo caso offre uno spaccato chiaro sull’efficacia di tale istituto, anche in presenza di un ricorso potenzialmente inammissibile.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di tentata truffa emessa dal Tribunale di Pesaro. L’imputato, ritenuto responsabile, decideva di impugnare la decisione, presentando ricorso per cassazione tramite il proprio difensore e lamentando vizi di legge e di motivazione in merito alla sua responsabilità penale.
L’Atto Risolutivo: La Remissione di Querela
La svolta nel procedimento è avvenuta in pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. La difesa dell’imputato ha depositato una memoria contenente il verbale di remissione di querela da parte della persona offesa e la contestuale accettazione da parte del proprio assistito. Nello specifico, la vittima del reato, presso la Stazione dei Carabinieri, aveva formalmente ritirato la querela precedentemente sporta. Pochi giorni dopo, l’imputato, presso la Tenenza dei Carabinieri, aveva dichiarato di accettare tale remissione.
Questo accordo tra le parti ha introdotto nel processo un elemento nuovo e decisivo, capace di alterarne radicalmente l’esito.
L’Analisi della Corte sulla Remissione di Querela
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta di declaratoria di estinzione del reato. I giudici hanno richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, incluse le Sezioni Unite, secondo cui la remissione di querela, intervenuta durante il giudizio di legittimità e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato. Questo effetto estintivo prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
L’unico, fondamentale, requisito è che il ricorso per cassazione sia stato proposto tempestivamente. Se questa condizione è rispettata, l’accordo tra le parti volto a chiudere la vicenda penale ha la priorità. La Corte ha chiarito che tale principio vale anche quando il ricorso sarebbe altrimenti inammissibile per altri motivi, e comporta anche il travolgimento di eventuali statuizioni civili (come il risarcimento del danno) collegate al reato.
Le Motivazioni
La motivazione della sentenza si fonda sulla natura stessa della querela come condizione di procedibilità per determinati reati. Se la volontà punitiva della persona offesa viene meno e l’imputato accetta, lo Stato perde interesse a proseguire l’azione penale. Questa volontà delle parti, quando formalizzata, deve essere riconosciuta in ogni stato e grado del procedimento. La Corte ha quindi ritenuto precluso l’esame nel merito dei motivi del ricorso, poiché la causa estintiva del reato assorbe ogni altra questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, dichiarando il reato estinto. In conformità con quanto convenuto dalle parti, l’imputato è stato condannato al solo pagamento delle spese processuali.
Conclusioni
La sentenza in esame conferma la centralità della volontà delle parti nei reati perseguibili a querela. Dimostra che la remissione di querela è un istituto giuridico di grande efficacia, capace di definire un procedimento penale anche nella sua fase più avanzata, quella del giudizio di legittimità. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che la via della conciliazione rimane aperta fino all’ultimo, offrendo una possibilità concreta di chiudere il capitolo giudiziario, a condizione che l’impugnazione sia stata presentata nei termini di legge. La decisione ribadisce la prevalenza della giustizia riparativa su quella puramente punitiva, quando la legge lo consente.
Una remissione di querela può estinguere un reato anche se il processo è già arrivato in Cassazione?
Sì, la sentenza conferma che la remissione della querela, se formalmente accettata dall’imputato, determina l’estinzione del reato anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione.
La remissione della querela ha effetto anche se il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è inammissibile?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di estinzione del reato per remissione prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che l’atto di impugnazione sia stato depositato tempestivamente.
In caso di estinzione del reato per remissione in Cassazione, chi paga le spese del processo?
Secondo quanto disposto dalla Corte nella sentenza, e in conformità con gli accordi tra le parti, l’imputato (querelato) viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12926 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12926 Anno 2025
FATTO E DIRITTO Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pesaro, in data 07/02/2023, aveva riconosciuto NOME COGNOME Data Udienza: 07/03/2025
responsabile del delitto di tentata truffa in danno di NOME COGNOME e lo aveva di conseguenza condannato alla pena di giustizia;
ricorre per cassazione il COGNOME tramite il difensore deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità;
in data 03/02/2025 la difesa ha trasmesso una memoria con allegato il verbale di remissione di querela e di accettazione della remissione;
la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
5.1 Dalla documentazione trasmessa dalla difesa risulta che, in data 31/01/2025 NOME COGNOME con dichiarazione resa presso la Stazione dei Carabinieri di Pesaro, ha rimesso la querela a suo tempo proposta per il delitto di tentata truffa e da cui era sorto il procedimento a carico del COGNOME; costui, con dichiarazione resa in data 03/02/2025 negli uffici della Tenenza dei Carabinieri di Cattolica, ha dichiarato di accettare la remissione.
5.2 E’ pacifico che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01; cfr., Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301 – 01, in cui la Corte ha chiarito che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate; cfr. anche, Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Ciociano, Rv. 285103 – 01, secondo cui la remissione di querela successiva alla sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l’estinzione del reato, anche nel caso di ricorso inammissibile, purché tempestivamente proposto).
5.3 Precluso perciò l’esame delle doglianze articolate con il ricorso, con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in conformità di quanto convenuto dalle parti, va disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
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