Remissione di querela in Cassazione: quando il reato si estingue definitivamente
La remissione di querela rappresenta uno strumento processuale di grande impatto, capace di determinare l’estinzione del reato anche nelle fasi più avanzate del giudizio. Con la recente sentenza n. 12048 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito la portata di questo istituto, chiarendo come il suo intervento durante il giudizio di legittimità prevalga su tutto, annullando la condanna e persino le richieste di risarcimento danni.
I fatti del processo
Due individui venivano condannati in primo grado per concorso in furto aggravato. La Corte d’Appello, pur confermando la loro responsabilità per questo reato (capo a), dichiarava l’improcedibilità per un secondo episodio di tentato furto pluriaggravato (capo b) a causa della mancanza della querela. Gli imputati, non soddisfatti della decisione, presentavano ricorso in Cassazione.
L’intervento della remissione di querela e la decisione della Corte
Durante il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, si verifica un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa dal reato deposita un atto di remissione di querela, che viene prontamente accettato dagli imputati. Questo atto cambia completamente le sorti del processo.
La Corte di Cassazione, prendendo atto della remissione, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. La motivazione è netta: il reato di furto aggravato, nel frattempo divenuto procedibile a querela, si è estinto. Di conseguenza, il processo non poteva più proseguire.
Le motivazioni: l’effetto travolgente della remissione di querela
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato in giurisprudenza. La remissione di querela, quando interviene nel corso del giudizio di cassazione, determina l’estinzione del reato. Questo effetto è così potente da superare anche eventuali cause di inammissibilità del ricorso presentato dagli imputati.
Inoltre, la declaratoria di estinzione del reato ha un effetto “travolgente” anche sulle statuizioni civili. Ciò significa che qualsiasi decisione relativa al risarcimento del danno a favore della parte civile viene cancellata. L’unica conseguenza a carico degli imputati, come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, è il pagamento delle spese processuali sostenute fino a quel momento.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
La sentenza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la via della conciliazione tra reo e persona offesa è percorribile fino all’ultimo grado di giudizio. La remissione di querela non è solo un atto formale, ma una reale causa di estinzione del reato con effetti sostanziali e immediati.
In secondo luogo, chiarisce che la volontà della persona offesa di porre fine alla vicenda giudiziaria ha una priorità tale da vanificare persino eventuali vizi formali del ricorso. Infine, la decisione sottolinea che l’estinzione del reato azzera anche le pretese risarcitorie in sede penale, lasciando comunque aperta la possibilità per la persona offesa di agire in un separato giudizio civile, sebbene la remissione spesso implichi un accordo tombale tra le parti.
Cosa succede se la vittima ritira la querela mentre il processo è in Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione deve dichiarare l’estinzione del reato. Questa decisione annulla la sentenza di condanna precedente e prevale anche su eventuali motivi di inammissibilità del ricorso.
L’estinzione del reato per remissione di querela cancella anche l’obbligo di risarcire i danni?
Sì, la declaratoria di estinzione del reato travolge e annulla anche le statuizioni civili, ovvero le decisioni sul risarcimento del danno contenute nella sentenza penale.
In caso di remissione di querela in Cassazione, chi paga le spese del processo?
Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato, ovvero dell’imputato che ha accettato la remissione, come stabilito dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12048 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 12048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a CHIARAVALLE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, dichiarando non doversi procedere per l’episodio di tentato furto pluriaggravato di cui al capo B) per improcedibilità dovut all’assenza di querela, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili di concorso nel delitto di f aggravato (capo a);
2.Considerato che è stata depositata remissione di querela dalla persona offesa del reato, con relativa accettazione, in data 9.1.2024, presso la stazione dei carabinieri di Castefidardo.
Rilevato, pertanto, che il reato, attualmente procedibile a querela, deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227681).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di cui al capo perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna i ricorrenti al pagament delle spese processuali.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente