Remissione di querela: come estinguere il reato anche dopo la condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la remissione di querela può portare all’estinzione del reato anche dopo una sentenza di condanna in appello, a patto che intervenga prima del passaggio in giudicato della sentenza. Questa pronuncia chiarisce come sia possibile introdurre tale atto nel giudizio di legittimità, portando all’annullamento della condanna.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di appropriazione indebita, confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, tuttavia, decideva di ricorrere in Cassazione. La particolarità della vicenda risiede in un evento accaduto dopo la pronuncia della sentenza d’appello: la persona offesa, infatti, si recava presso le forze dell’ordine per dichiarare di voler rimettere la querela precedentemente sporta. A tale dichiarazione seguiva la contestuale accettazione da parte dell’imputato.
Il difensore, pertanto, presentava ricorso alla Corte di Cassazione non per contestare il merito della condanna, ma per un unico, decisivo motivo: chiedere la dichiarazione di estinzione del reato a seguito della remissione della querela e della relativa accettazione.
La Remissione di Querela e la sua rilevanza processuale
Il nodo cruciale affrontato dalla Suprema Corte riguarda l’ammissibilità di un ricorso per Cassazione finalizzato esclusivamente a far valere una causa di estinzione del reato sopravvenuta alla sentenza di secondo grado. La Corte, richiamando un autorevole precedente delle Sezioni Unite (sentenza Chiasserini, n. 24246/2004), ha confermato che tale ricorso è pienamente ammissibile.
Il principio è chiaro: un fatto estintivo del reato, come la remissione di querela, può essere rilevato e dichiarato in ogni stato e grado del processo, fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile. Di conseguenza, se la remissione e l’accettazione avvengono dopo la sentenza d’appello ma prima della scadenza dei termini per impugnarla, il ricorso per Cassazione diventa lo strumento necessario per introdurre questo nuovo elemento nel processo e ottenerne il giusto riconoscimento giuridico.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata senza disporre un nuovo giudizio. Le motivazioni si basano sulla constatazione che la remissione di querela, ritualmente formalizzata e accettata, costituisce una causa di non procedibilità che estingue il reato. Essendo intervenuta prima della formazione del giudicato, il giudice ha l’obbligo di prenderne atto e di dichiarare l’estinzione del reato.
La Corte ha specificato che la sentenza doveva essere annullata ‘senza rinvio’, poiché non vi erano ulteriori questioni da decidere. Tuttavia, conformemente a quanto previsto dall’articolo 340, comma 4, del codice penale, l’estinzione del reato per remissione di querela comporta la condanna del querelato (in questo caso, l’imputato) al pagamento delle spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre importanti implicazioni pratiche. Dimostra che la volontà delle parti di porre fine a una controversia penale tramite la remissione di querela ha la forza di superare una condanna, anche se già confermata in appello. È una chiara manifestazione della prevalenza delle cause estintive del reato finché il processo non è definitivamente concluso. Per gli operatori del diritto, conferma la legittimità di utilizzare il ricorso per Cassazione come veicolo per far valere fatti estintivi sopravvenuti, garantendo così la piena attuazione della volontà delle parti e dei principi del giusto processo.
È possibile presentare una remissione di querela dopo una sentenza di condanna in appello?
Sì, la sentenza conferma che è possibile purché la remissione e la relativa accettazione avvengano prima che la sentenza diventi definitiva (passaggio in giudicato).
Cosa succede se la remissione di querela interviene dopo la condanna ma prima del ricorso in Cassazione?
L’imputato può presentare ricorso alla Corte di Cassazione anche al solo scopo di far dichiarare l’estinzione del reato a seguito della remissione, come avvenuto nel caso di specie.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione della querela in Cassazione?
Secondo l’art. 340, comma 4, del codice penale, le spese processuali sono a carico dell’imputato, a meno che non sia stato diversamente pattuito nell’atto di remissione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7976 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7976 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, c del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME , che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di NOME COGNOME per i reato di appropriazione indebita.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che instav per la dichiarazione di estinzione del reato, allegando remissione di querela e re accettazione.
3. Il ricorso è fondato
Come rilevato anche dal Procuratore generale è ammissibile il ricorso per cassazion proposto, come nel caso di specie, al solo fine di introdurre nel processo la remissione querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima de scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. U, n. 24246 d 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681).
Come si evince dagli atti, in data 16/10/2023, la persona offesa, dinanzi ai Carabi di Monza, dichiarava di rimettere la querela sporta in data 02.09.2021, nei confr dell’odierno ricorrente. È altresì allegata agli atti la contestuale accettazione da ricorrente
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per remissione d querela ed il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali sensi dell’art. 340, comma 4, cod. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.