Remissione di querela: come la Riforma Cartabia estingue il reato di furto in Cassazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale del diritto processuale penale, confermando come la remissione di querela possa portare all’estinzione del reato anche durante il giudizio di legittimità. Questo caso, riguardante un’accusa di furto aggravato, mette in luce gli effetti della Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) e il suo impatto sulla procedibilità di alcuni reati, offrendo una via d’uscita processuale basata sulla volontà delle parti.
Il caso: da furto aggravato a estinzione del reato
Un individuo era stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. La condanna sembrava definitiva, ma l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione per contestare la sentenza della Corte di Appello di Firenze.
Tuttavia, mentre il ricorso era pendente, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la persona offesa si è presentata presso la Procura della Repubblica per rimettere la querela sporta anni prima. La remissione di querela è stata prontamente accettata dal difensore dell’imputato, munito di procura speciale.
L’impatto della Riforma Cartabia e la remissione di querela
Il reato di furto aggravato per cui si procedeva, originariamente perseguibile d’ufficio, è stato modificato dal D.Lgs. n. 150/2022. La riforma ha introdotto la procedibilità a querela di parte per questa fattispecie. Trattandosi di una norma sostanziale più favorevole all’imputato, essa si applica retroattivamente, cioè anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in virtù del principio generale sancito dall’art. 2, comma 4, del codice penale.
Di conseguenza, la querela è diventata una condizione necessaria per proseguire l’azione penale. La sua successiva remissione, ritualmente accettata, ha quindi acquisito un’efficacia risolutiva.
Il principio di prevalenza dell’estinzione del reato
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 24246/2004). Secondo tale orientamento, la causa di estinzione del reato, come la remissione di querela, prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso. L’unica condizione è che il ricorso sia stato presentato tempestivamente. Poiché nel caso di specie il ricorso era stato proposto nei termini, i giudici di legittimità hanno potuto e dovuto dichiarare l’estinzione del reato.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una logica giuridica ineccepibile. In primo luogo, ha riconosciuto l’applicabilità retroattiva della nuova disciplina sulla procedibilità, in quanto più favorevole all’imputato. In secondo luogo, ha verificato che la remissione della querela e la relativa accettazione erano avvenute secondo le forme previste dalla legge. Infine, in assenza di elementi che potessero portare a un proscioglimento nel merito con formula più ampia (ex art. 129, comma 2, c.p.p.), la Corte ha dichiarato l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
La sentenza è stata annullata senza rinvio, ponendo fine al procedimento. Questa decisione sottolinea l’importanza degli istituti deflattivi del processo penale, come la remissione di querela, che consentono di risolvere il contenzioso attraverso un accordo tra le parti. La pronuncia chiarisce inoltre che tale soluzione è percorribile fino all’ultimo grado di giudizio, a condizione che la legge lo consenta, come nel caso delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia. Un dettaglio non secondario è che le spese del procedimento sono state poste a carico del querelato (l’ex imputato), come previsto dall’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale.
Cosa succede se un reato diventa procedibile a querela mentre il processo è già in corso?
La nuova norma, se più favorevole all’imputato, si applica retroattivamente. Se la persona offesa non presenta o, come in questo caso, ritira la querela, il reato si estingue e il procedimento deve essere interrotto.
È possibile ritirare una querela (remissione) quando il processo è arrivato in Corte di Cassazione?
Sì, la remissione della querela può avvenire in qualsiasi fase del procedimento, incluso il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione. Se formalmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su altre questioni processuali.
Chi paga le spese processuali in caso di remissione della querela?
Secondo la sentenza, in base all’art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono a carico del querelato, ovvero della persona a cui favore è stata fatta la remissione e che l’ha accettata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4656 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 4656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi degli artt. 624 e 625 comma primo, n. 2, cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela.
2.1. Il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dal d. Igs. n. 150 del 2022 (norma sostanziale più favorevole, come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall’art. 2, comma quarto, cod. pen.).
2.2. Nella specie la persona offesa in data 27 febbraio 2023, presentandosi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena provvedeva alla remissione della querela precedentemente sporta in data 22 maggio 2015, remissione contestualmente accettata dal difensore dell’odierno ricorrente, all’uopo munito di procura speciale.
2.3. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso, come nella specie, sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). In tal senso conclude anche la memoria del difensore dell’imputato.
Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. proc. pen..
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.
Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.
Così deciso il 18/01/2024