Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34600 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7   Num. 34600  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ARIANO IRPINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH COGNOME.G.
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 07/09/2020 con cui è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. (furto nrionoaggravato dalla violenza sulle cose) deducendo violazione di legge per difetto della condizione di procedibilità determinata dall’intervenuta remissione della querela.
Allega al ricorso atto di remissione di querela a firma di COGNOME NOME in data 05/05/2025 dinanzi ai CC di Ariano Irpino e verbale di accettazione della remissione di querela a firma di COGNOME NOME in pari data dinanzi ai medesimi CC di Ariano Irpino.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In premessa, in punto di ammissibilità del ricorso, va rilevato che costituisce ius receptum il principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione» (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283584-01; conf. Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285103 – 01 che afferma il medesimo principio in tema di patteggiamento).
Riscontrata ex actis la presenza di una formale remissione della querela e la successiva accettazione della stessa da parte del ricorrente querelato, il reato di cui all’imputazione – che a seguito dell’entrata in vigore il 30/12/2022 del d.lgs n. 150 del 10 ottobre 2022, è diventato perseguibile a querela di parte – è estinto, non emergendo, da un’analisi delle sentenze di merito, elementi perché si possa e si debba pronunciare una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va dunque, annullata senza rinvio.
In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico del querelato COGNOME NOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione della querela.
Pone le spese del processo a carico del querelato.