Remissione di Querela: Quando il Reato si Estingue in Cassazione
La remissione di querela rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, capace di risolvere una controversia e portare all’estinzione del reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 1928/2024) chiarisce come questo meccanismo possa operare efficacemente anche nella fase più avanzata del processo, ovvero davanti alla Suprema Corte, e quali siano le sue conseguenze, in particolare riguardo alle spese processuali. Analizziamo insieme questo interessante caso.
I Fatti del Processo: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione sia sulla sua responsabilità sia sulla configurazione dell’aggravante.
Tuttavia, durante il giudizio di legittimità, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. La difesa ha depositato un atto di remissione della querela da parte della persona offesa, unitamente all’accettazione da parte dell’imputato. Questo evento ha cambiato radicalmente le sorti del processo.
La Svolta: L’Impatto della Remissione di Querela
La remissione di querela, come noto, è un atto con cui la vittima rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato. Quando viene accettata dall’imputato (querelato), essa produce l’effetto di estinguere il reato. Nel caso di specie, la difesa ha invocato l’applicazione di questa causa estintiva, chiedendo l’annullamento della sentenza di condanna.
È importante sottolineare che tale istituto può essere validamente presentato anche in sede di Cassazione, come avvenuto in questa vicenda, grazie a un motivo nuovo di ricorso ai sensi dell’art. 585, comma 4, del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte e le sue Motivazioni
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della difesa, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
Estinzione del Reato vs. Assoluzione nel Merito
La Corte ha dichiarato il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Tuttavia, i giudici hanno precisato che non sussistevano le condizioni per una pronuncia di assoluzione piena nel merito. Secondo l’articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, il giudice può assolvere l’imputato anche in presenza di una causa estintiva solo se risulta evidente (‘all’evidenza’) l’insussistenza del fatto, l’estraneità dell’imputato o che il fatto non costituisce reato. Nel caso specifico, questa evidenza mancava, pertanto la Corte ha dovuto limitarsi a dichiarare l’estinzione del reato.
La Condanna alle Spese Processuali
Una conseguenza diretta di questa impostazione è la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali. L’articolo 340 del codice di procedura penale stabilisce infatti che, in caso di remissione, le spese del procedimento sono a carico del querelato (salvo diverso accordo con il querelante). Poiché la declaratoria di estinzione del reato prevale su un’eventuale assoluzione non evidente, l’imputato, pur non essendo condannato per il reato, è tenuto a farsi carico dei costi del processo che la sua condotta ha generato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: la remissione di querela è uno strumento efficace per porre fine a un procedimento penale in qualsiasi stato e grado, compreso il giudizio di Cassazione. Tuttavia, essa non equivale a un’assoluzione. L’esito è la declaratoria di estinzione del reato, che, in assenza di prove evidenti di innocenza, comporta per l’imputato l’obbligo di pagare le spese processuali. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare attentamente le strategie difensive e le opportunità conciliative, anche nelle fasi finali del giudizio, tenendo ben presenti tutte le conseguenze giuridiche ed economiche.
È possibile presentare una remissione di querela per la prima volta in Cassazione?
Sì, la sentenza conferma che è possibile. Nel caso specifico, la remissione della querela e la relativa accettazione sono state prodotte in sede di legittimità attraverso un ‘motivo nuovo’, portando all’annullamento della sentenza impugnata.
Se il reato si estingue per remissione di querela, l’imputato viene assolto nel merito?
Non necessariamente. Il reato viene dichiarato ‘estinto’. Un’assoluzione nel merito (perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, ecc.) avviene solo se l’innocenza dell’imputato è palesemente evidente dagli atti. In caso contrario, come in questa vicenda, la Corte si limita a dichiarare l’estinzione.
Chi paga le spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione della querela?
Salvo diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono a carico dell’imputato (querelato). La sentenza ha infatti condannato il ricorrente al pagamento delle spese, applicando la regola generale prevista dall’art. 340 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1928 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME ACCETTAZIONE REMISSIONE DI QUERELA) nato a BONDENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
lette le conclusioni della difesa;
RITENUTO IN FATTO
Corte d’appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose.
Avverso la sentenza d’appello e nell’interesse dell’imputato, è stato proposto ricorso fondante su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all’accertata responsabilità e, comunque, alla ritenuta circostanza aggravante e all’esclusione del vincolo della continuazione tra fattispecie sub iudice e reato già ocigetto di condanna irrevocabile. Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prodotta l’intervenuta remissione della querela e la relativa accettazione, si sollecita, anche con le depositate conclusioni, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querelala.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come correttamente prospettato dal ricorrente, con riferimento alla fattispecie di cui in rubrica sono intervenute la remissione della querela e la relativa accettazione (documentazioni in atti).
Ne conseguono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto reato e la estraneità a ess dell’imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per remissione della querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 1 , nov mbre 2023
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