Remissione di Querela: Quando l’Accordo tra le Parti Annulla la Condanna
La remissione di querela rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per i reati procedibili, appunto, a querela di parte. Essa consente alla persona offesa di ritirare la propria ‘richiesta di punizione’, estinguendo il reato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 1341/2024) illustra perfettamente come questo istituto possa operare anche nelle fasi più avanzate del processo, portando all’annullamento di una condanna già emessa.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da un reato commesso nell’agosto del 2015, per il quale un imputato era stato condannato dal Tribunale di primo grado. La Corte d’Appello aveva successivamente riformato parzialmente la prima sentenza. Insoddisfatto, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte.
L’Intervento della Remissione di Querela in Cassazione
Il colpo di scena si verifica proprio durante la pendenza del giudizio di legittimità. A pochi giorni dall’udienza, la persona offesa, tramite un procuratore speciale, ha dichiarato formalmente di voler rimettere la querela. Questo atto è stato ritualmente accettato dall’imputato, come attestato da un verbale redatto dalle forze dell’ordine.
Questo evento ha cambiato radicalmente il corso del processo. La volontà congiunta delle parti di porre fine alla controversia penale è diventata il fulcro della decisione della Corte.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha preso atto della intervenuta remissione di querela e della sua contestuale accettazione. I giudici hanno quindi applicato il principio secondo cui tale atto estingue il reato. Di conseguenza, non essendoci più un reato da punire, la sentenza di condanna impugnata ha perso la sua ragion d’essere.
La Corte ha quindi deciso di annullare la sentenza senza rinvio. Questa formula significa che la vicenda si chiude definitivamente, senza la necessità di un nuovo processo d’appello. La causa estintiva del reato ha assorbito ogni altra questione, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso presentati dall’imputato.
Infine, in applicazione dell’articolo 340 del codice di procedura penale, la Corte ha disposto che le spese del procedimento fossero a carico del querelato (l’imputato), salvo diverso accordo tra le parti che, in questo caso, non risultava.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce la centralità della volontà della persona offesa nei reati procedibili a querela. Dimostra che la remissione di querela è un istituto efficace per la deflazione del contenzioso penale, applicabile fino all’ultimo grado di giudizio. La possibilità per le parti di raggiungere un accordo che estingua il reato rappresenta una soluzione che non solo chiude la vicenda giudiziaria per l’imputato, ma soddisfa anche l’interesse della persona offesa a non proseguire nell’azione penale, offrendo una via d’uscita pragmatica e definitiva dal processo.
È possibile ritirare una querela anche se c’è già stata una condanna?
Sì, la sentenza dimostra che la remissione di querela può intervenire anche dopo una condanna nei gradi di merito e mentre il processo è pendente in Cassazione. Se la remissione viene accettata dall’imputato, il reato si estingue e la condanna viene annullata.
Chi paga le spese del processo in caso di remissione della querela?
Secondo la decisione, che applica l’art. 340 del codice di procedura penale, le spese del procedimento sono a carico del querelato (cioè dell’imputato), a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente nell’atto di remissione.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio’ deciso dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato la sentenza precedente e ha chiuso definitivamente il caso. Non ci sarà un nuovo processo perché il presupposto stesso della condanna, ovvero un reato punibile, è venuto meno a causa della sua estinzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1341 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CLUSONE il 25/03/1976
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di 13rescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con revoca della sospensione condizionale della pena, la pronuncia emessa il 26 gennaio 2022 dal Tribunale di Bergamo, che lo ha condannato per il reato di cui all’art52,55 e 590 cod. pen. commesso in Ponte Nossa il 15 agosto 2015;
lette le conclusioni della parte civile COGNOME Mario;
lette le memorie depositate dal difensore, con allegati;
considerato che in data 21 novembre 2023 la persona offesa COGNOME NOME ha dichiarato a mezzo di procuratore speciale di rimettere la querela proposta / La (,,A ritualmente accettata, come risulta dal verbale redatto in pari data da Carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia;
considerato, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela e che le spese del procedimento sono a carico della parte querelata ex rt. 340 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Spese a carico del querelato.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente ,
NOME