Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8037 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BOLOGNA il 28/01/1987
avverso la sentenza del 19/04/2024 della Corte d’appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per remissione della querela; udito l’avvocato NOME COGNOME per la parte civile, che deposita l’originale della remissione e accettazione della querela e della revoca della costituzione di parte civile; udito l’avvocato NOME COGNOME nell’interesse dell’imputato che si è
associata alle conclusioni della Procura generale.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella del Tribunale bolognese che aveva accertato la responsabilità penale di NOME COGNOME in relazione al delitto di diffamazione.
71G-
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla carenza dell’elemento oggettivo del reato di diffamazione. La Corte di appello non avrebbe dato risposta alla censura di appello sul punto.
Il secondo motivo lamenta violazione di legge in particolare con riferimento al bene giuridico tutelato della reputazione, avendo la Corte di appello ritenuto violato lo stesso sulla base di percezioni soggettive della persona offesa e non del valore oggettivo della lesione.
Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione quanto all’esimente della critica politica.
L’avvocato NOME COGNOME difensore della parte civile costituita, in data 23 dicembre 2024 depositava atto di remissione di querela da parte di NOME COGNOME con contestuale accettazione da parte dell’imputato. L’atto prevedeva l’addebito delle spese processuali a carico della querelante. Depositava, inoltre, il difensore anche la revoca della costituzione di parte civile conseguente alla intervenuta transazione.
Anche l’avvocato NOME COGNOME per l’imputato, depositava il medesimo atto di remissione e accettazione in data 31 dicembre 2024.
Il ricorso, depositato dopo il 30 giugno 2024, è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovato art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successive integrazioni,
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio per le ragioni che seguono.
Va premesso che il ricorso è inammissibile in relazione ai motivi formulati, difettando illogicità manifeste e violazioni di legge nell’ordito motivazionale della sentenza impugnata, rispondente ai principi di diritto in materia nonché scevra di manifeste illogicità.
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Per altro, va anche evidenziato come le doglianze appaiano reiterative di quelle di appello.
Tanto premesso, va richiamato quanto affermato da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227681 – 01, per le quali la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stat tempestivamente proposto, il che è nel caso in esame.
Ne consegue che la remissione di querela, operata dalla persona offesa accettata dall’imputato, determina l’estinzione del reato.
Ne consegue che in relazione al sopravvenuto e assorbente motivo, la sentenza va annullata senza rinvio e vanno eliminate anche le statuizioni civili. Va dichiarata l’estinzione del delitto in contestazione, mentre le spese processuali sono da porsi a carico della querelante, come disposto nell’atto di remissione, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela e per l’effetto elimina le statuizioni civili.
Condanna la querelante NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/1/2025