Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26053 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 18/02/1993
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Caltanissetta, che,
riqualificando l’originaria imputazione, aveva affermato la penale responsabilità d
NOME COGNOME per il reato di cui agli artt. 110, 614 e 61 n. 5 cod. pen.;
– che la parte ha prodotto la remissione di querela ritualmente accettata e questa
Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato che
prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice d legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del
25/02/2004, COGNOME Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n.
37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv.
281326);
– che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, ponendo le spese processuali a carico del querelato ai sensi dell’art. 340 cod. proc. pen.;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese processuali a carico del querelato.
Così deciso il 25 giugno 2025
Il Consi liere estensore
Il Presidente