Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a CASTEL SAN PIETRO TERME avverso la sentenza in data 04/04/2023 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito in via preliminare l’AVV_NOTAIO che, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, ha depositato atto di remissione di querela, correlata procura speciale e accettazione dell’imputato;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che -preso atto della remissione della querela e della sua accettazione- ha concluso per l’annullamento senza rinvio per remissione di querela.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 04/04/2023 della Corte di appello di Trieste, che ha confermato la sentenza in data 01/06/2020 del Tribunale di Pordenone, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
Violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., in quanto l’imputato non ha ricevuto il decreto di citazione per il giudizio di appello, celebrato all’udienza del 4 aprile 2023.
“Violazione di legge in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata all’esito di un giudizio svoltosi ai sensi del decreto legge n. 149 del 2020, art. 23, comma 4, senza che all’imputato fosse stato comunicato che l’udienza si sarebbe tenuta in presenza”.
Sulla possibilità di applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis c.p. alla luce della recente riforma Cartabia.
Successivamente, nel corso dell’udienza davanti a questa Corte, è stata depositata remissione di querela regolarmente accettata dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152, cod.pen..
Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata.
Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela.
Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod.proc.pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 01 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente